Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21787 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21787 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIZZAMIGLIO GIULIO nato il 11/01/1959 a MILANO

avverso la sentenza del 12/10/2016 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

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FATTO E DIRITTO
Il difensore di Giulio Pizzamiglio ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata
in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito, ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Milano (con riguardo a reati di bancarotta semplice). L’imputato deduce
inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizi di motivazione della sentenza impugnata,
per non avere il giudice di merito evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di

Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
‘specifico richiamo agli atti processuali (in particolare, al contenuto della relazione
depositata dal curatore fallimentare); in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo
standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della
sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far
ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento,
non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927
del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

proscioglimento.

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