Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21785 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21785 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRAJKOVIC RADOVAN nato il 05/08/1972 a TIVOLI

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Radovan Trajkovic ricorre per cassazione avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma;
la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto. La
difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, rappresentando che nel

logici ed argomentativi per giungere alla conferma della declaratoria di penale
responsabilità (la decisione di primo grado risulta riformata solo in punto di dosimetria
della pena inflitta).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo fondato su motivi palesemente
generici: a fronte di una disamina completa e puntuale della regiudicanda, ad opera dei
giudici di merito, l’impugnazione si limita a indicazioni assertive, e non evidenzia neppure
sotto.quali profili le doglianze prospettate in sede di gravame sarebbero rimaste prive di
esauriente risposta.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

caso di specie la Corte territoriale non avrebbe dato contezza dei necessari passaggi

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