Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21784 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21784 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENNEA FRANCESCO N. IL 27/11/1978
ATENNEA DOMENICO N. IL 25/10/1933
nei confronti di:
MENNEA ANGELO MICHELE N. IL 07/02/1938
MENNEA MARIO N. IL 12/05/1942
MAFFEI NICOLA N. IL 10/01/1949
MENNEA RUGGIERO
SECCIA RAFFAELE N. IL 29/12/1982
avverso la sentenza n. 17434/2010 TRIBUNALE di TRANI, del
09/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

RGN 18116/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 sigg.ri Mennea Francesco e Mennea Domenico, quali parti civili costituite
nel processo penale a carico dei sigg.ri Mennea Angelo Michele, Mennea Mario,
Maffei Nicola, Mennea Ruggiero e Seccia Raffaele, imputati dei reati di cui agli
artt. 110, cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo A), 110,
cod. pen., 1161, cod. nav. (capo B), 110, cod. pen., 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo C), ricorrono per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Trani del 09/07/2014 per la parte in cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mennea Angelo Michele, Mennea Mario, Mennea Ruggiero e
Seccia Raffaele perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione.
1.1.Con unico motivo eccepiscono la violazione degli artt. 1161, Cod. nav. e
158, cod. pen. e deducono, a tal fine, che il reato permane per tutto il tempo in
cui le opere persistono sul demanio, fin quando, cioè, non siano rimosse.
2. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
3.11 Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il
quale il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura
permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi
(Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765; Sez. 3, n. 47436 del
06/11/2003, Armanno, Rv. 227067; Sez. 3, n. 3049 del 03/03/1986, Centorrino,
Rv. 172495; Sez. 3, n. 7624 del 17/06/1997, Alarcon, Rv. 208966).
Giustamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la permanenza fosse cessata in concomitanza con l’esecuzione del sequestro dei manufatti (22/10/2008)
che ha privato gli imputati della disponibilità dell’area demaniale.
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/09/2015

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