Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21783 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21783 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUBOZ DANTE N. IL 06/07/1964
avverso la sentenza n. 210/2014 TRIBUNALE di AOSTA, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

N. 17718/2015 RGN

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Dante Luboz ha proposto appello, per il tramite del difensore di fiducia, per la riforma della sentenza del 22/05/2014 del Tribunale di Aosta che
l’ha dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile

C 6.000,00 di ammenda.
Poiché, ai sensi dell’art. 593, u.c., cod. proc. pen., la sentenza è inappellabile, l’atto è stato trasmesso a questa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568,
u.c., cod. proc. pen..

2. Il ricorso è inammissibile perché l’impugnazione è proposta e sottoscritta
esclusivamente da difensore non iscritto all’albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Osserva al riguardo il Collegio, in risposta alla memoria difensiva depositata
il 07/09/2015, che non v’è dubbio che la condanna sia stata correttamente inflitta per reato punito con la pena dell’ammenda alternativa a quella dell’arresto,
essendo evidente, in conformità con la rubrica, che oggetto della condotta erano
rifiuti non pericolosi da demolizione smaltiti, mediante abbandono, nel corso dell’attività d’impresa da parte dell’imputato.
E’ peraltro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ad 593, 3 0 comma, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27
della Costituzione, atteso che l’impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1) non
viola il principio di ragionevolezza in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività
della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria, 2)
non lede il diritto di difesa ne’ il principio di parità di trattamento dell’imputato,
in quanto, mentre non è “costituzionalizzato” l’obbligo di un secondo grado di
merito (circostanza di per sé dirimente), è comunque garantito – con il ricorso
per cassazione – il riesame della vicenda processuale (per analoga affermazione
cfr. anche Sez. 5, n. 41136 del 15/10/2001, Soglio, Rv. 220279; Sez. 3, n. 1552
del 14/11/2002, Pestarino, Rv. 223269).

3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento

2006, n. 152 (commesso in Cogne il 28/04/2013), e l’ha condannato alla pena di

nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25/09/2015

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