Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21783 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21783 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROSTAMO ROCCO nato il 28/08/1964 a MILETO
avverso la sentenza del 27/05/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Rocco Prostamo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Genova; la
dichiarazione di penale responsabilità dell’imputata riguarda un addebito di cui all’art.
490 cod. pen.
La difesa lamenta violazione di legge e carenze motivazionali dedla decisione
tesi prospettata, fu determinato da una condotta occasionale, certamente non indicativa
di accresciuta pericolosità del Prostamo).
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi.
Le determinazioni afferenti il riconoscimento o meno della recidiva, alla luce della
eventuale dimostrazione di una confermata attitudine dell’interessato alla commissione di
reati, costituiscono infatti il risultato di valutazioni di merito che, se logicamente esposte,
sfuggono al sindacato di legittimità. Nel caso di specie, del resto, la Corte territoriale
risulta avere ineccepibilmente posto l’accento sul numero (ben 14) e sulla gravità dei
precedenti penali del ricorrente.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
impugnata, per non essere stata esclusa la pur contestata recidiva (il fatto, secondo la