Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21781 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21781 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MIN LUIGI nato il 25/09/1957 a GALLARATE
avverso la sentenza del 13/10/2016 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Luigi De Min ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Aosta (con riguardo a
reati di furto aggravato). L’imputato deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen. e
vizi di motivazione della sentenza impugnata, per non avere il giudice di merito
evidenziato le ragioni della insussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso appare inammissibile.
‘speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della congruità della pena oggetto dell’accordo, tutti elementi
che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere analizzato. Quanto
all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha operato uno
specifico richiamo agli atti processuali (in particolare, agli esiti di attività di indagine
curate dalla p.g.); in tal modo, appare ampiamente soddisfatto lo standard motivazionale
per tale genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di
patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il
giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del
01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
°
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
ent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla