Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21780 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21780 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPOLI STEFANO nato il 05/05/1976 a ROMA

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Stefano Campoli ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Roma; la declaratoria di
penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di violenza privata consumata e
tentata, lesioni personali e minaccia (reati, in ipotesi, che il ricorrente avrebbe commesso

La difesa deduce violazione di legge penale e vizi della motivazione, con riguardo:
all’omesso riconoscimento di un’unica fattispecie criminosa nelle condotte di cui
all’art. 610 cod. pen. (fra quelle arrestatesi alla fase del tentativo e quelle
perfezionate), giacché poste in essere nei confronti dell’identico soggetto passivo;
alla negazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla esclusione di un
trattamento sanzionatorio più mite.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
In ordine ai comportamenti realizzati in danno del compagno di cella Giovanni De
Robertiis, i giudici di merito hanno chiarito che, secondo le risultanze processuali, il
Campoli aveva costretto più volte il detenuto anzidetto ad effettuare lavori di pulizia ed a
cucinare per lui (in varie occasioni, prima del 04/08/2009); nella data da ultimo indicata,
l’imputato aveva cercato nuovamente di ottenere quelle prestazioni, ricorrendo a forme di
violenza fisica, ma aveva incontrato la resistenza della vittima, che aveva richiesto
l’intervento del personale di Polizia Penitenziaria. Non è possibile, dunque, ipotizzare un
assorbimento dell’una contestazione nell’altra.
Quanto alla graduazione della pena, va ricordato essa rientra nella discrezionalità del
giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai
principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,
nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.
Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Analogamente, «la sussistenza di
‘circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di
fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni
preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). E’ stato
altresì affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art.
133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del

durante un periodo di restrizione in carcere, in danno di altro detenuto).

colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere
sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).
Nel caso di specie, è dallo stesso corpo del ricorso che non si evince quali elementi
avrebbero dovuto essere, secondo la prospettazione difensiva, positivamente valutati al
fine di pervenire ad un trattamento sanzionatorio più contenuto e/o al riconoscimento
delle attenuanti astrattamente invocate.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento

della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore

Il Pr
Graz

oli

delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione

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