Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21779 del 25/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21779 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO SAMANTA N. IL 17/05/1980
avverso la sentenza n. 15289/2011 TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

Data Udienza: 25/09/2015

RGN 15279/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con sentenza del 28/11/2013 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha
condannato la sig.ra Samanta Marino alla pena di 4.000,00 euro di ammenda per
il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 18, comma 1, lett. c), lett.
1), 17, lett. a), e 55, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, commesso in Milazzo il
12/03/2009, per non aver sottoposto a preventiva visita medica il lavoratore di-

per non aver predisposto il documento di valutazione dei rischi.
2.Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo, per il tramite del difensore, l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi. Con i primi due eccepisce la manifesta illogicità della motivazione. Con il terzo l’intervenuta prescrizione del reato.
3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla
legge.
4.L’imputato deduce che il D’Onofrio è il proprio coniuge ed eccepisce l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
L’eccezione, però, si basa su deduzioni di natura fattuale del tutto estranee
al testo della sentenza impugnata dalla quale invece risulta che il D’Onofrio era
dipendente dell’impresa dell’imputata, assunto in nero.
Il termine di prescrizione è maturato in epoca successiva alla sentenza impugnata ma l’inammissibilità del ricorso, poiché preclude la valida instaurazione
del rapporto di impugnazione, impedisce di produrre effetti estintivi del reato.
5.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,
non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost.
sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché
del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa
equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/09/2015

pendente Nicola D’Onofrio, per non averlo formato, informato ed addestrato, e

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