Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21778 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21778 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHEGA RINALD nato il 27/11/1982 a SCUTARI( ALBANIA)

avverso la sentenza del 31/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Rinald Shega ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa
nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Firenze; la dichiarazione di penale
responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di lesioni personali e porto ingiustificato di

s trumenti atti ad offendere. Nell’interesse del ricorrente si lamentano violazione della
legge penale e carenze motivazionali della sentenza impugnata, con riguardo alla

Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Va infatti ricordato che «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice
con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non
sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata,
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008,
Caridi, Rv 242419). E’ stato anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. IL n. 3609 del 18/01/2011,
Sermone, Rv 249163). Nel caso di specie, appare in linea con i principi appena illustrati
la decisione dei giudici di merito di tenere conto della gravità della condotta e di un
precedente specifico dell’imputato, a prescindere dalle sue ammissioni di responsabilità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

o

Così deciso il 24/01/2018.

negazione delle circostanze attenuanti generiche, pur invocate nei motivi di appello.

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