Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21777 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21777 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FLORIO MATTEO nato il 05/03/1956 a SAN SEVERO parte offesa nel
procedimento
c/
NARDELLA ANGELO nato il 02/01/1958 a SAN SEVERO
NARDELLA DARIO nato il 02/01/1958 a SAN SEVERO
avverso l’ordinanza del 13/01/2017 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il 13/01/2017, il Gip del Tribunale di Foggia emetteva ordinanza di archiviazione
relativa ad un procedimento a carico di Angelo e Dario Nardella per reati di violenza
privata, malgrado l’opposizione spiegata dalla persona offesa Matteo Florio.
Ricorre per cassazione il difensore del Florio, deducendo violazione di legge
processuale con riferimento all’omessa valutazione, da parte del Gip, delle ragioni
esposte nell’atto di opposizione: il giudicante si sarebbe limitato, apoditticamente, a
L’atto di impugnazione deve ritenersi inammissibile, perché avanzato fuori dai casi previsti
dalla legge, in particolare dei limiti fissati dall’art. 409, comma 6, del codice di rito.
Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, «l’ordinanza di
àrchiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409
cod. proc. pen.; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale
essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di
nullità previsti dall’art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse
attribuite dalla legge» (Cass., Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv 201381). Le
pronunce degli anni successivi – v., ex multis, Cass., Sez. IL n. 29936 del 04/07/2013,
Loffredo – hanno manifestato costante adesione all’orientamento appena indicato, cui il
collegio non può che nuovamente conformarsi, tenendo conto che nella fattispecie oggi in
esame il Gip pronunciò ordinanza di archiviazione senza alcuna declaratoria di inammissibilità
dell’atto di opposizione presentato nell’interesse del Florio ed all’esito di udienza camerale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla volontà del
ricorrente medesimo (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in
favore della Cassa delle Ammende della somma di C 2.000,00, così equitativamente
stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
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considerare non riscontrate le asserzioni dell’odierno ricorrente.