Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21776 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21776 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AURINO PIETRO nato il 16/11/1976 a TORRE ANNUNZIATA

avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Pietro Aurino ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di L’Aquila; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di minaccia.
Il ricorrente lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo
alla (Smessa disamina delle ragioni di doglianza proposte nei riguardi della pronuncia di

Il ricorso appare inammissibile.
Quanto alla completezza delle argomentazioni adottate dalla Corte abruzzese, la
censura dell’Aurino è del tutto generica, senza che egli risulti aver indicato – almeno a
titolo esemplificativo – quali motivi di gravame sarebbero rimasti privi di concreta od
esauriente risposta. In ordine al trattamento sanzionatorio, va qui ribadito che il tema
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per
fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia): appare pertanto ineccepibile la scelta dei giudici di merito di fondare le proprie
determinazioni, in parte qua, sulla presa d’atto dei numerosi e gravi precedenti penali
dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle ‘spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

primo grado, nonché in punto di commisurazione della pena inflitta.

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