Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21774 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21774 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SABAN SALIHI nato il 11/09/1973 a MITROVICA( JUGOSLAVIA)
avverso la sentenza del 24/05/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Salihi Saban ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di ,Firenze; la
abitazione.
La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla
valutazione delle risultanze processuali da cui sarebbe stata ricavata la presunta prova
della colpevolezza dell’imputato.
Il ricorso appare inammissibile, per genericità dei motivi di doglianza.
A fronte di una motivazione puntuale e completa, sviluppata dalla Corte di appello
per illustrare la fondatezza dell’assunto accusatorio (financo richiamando dichiarazioni
dello stesso imputato, ammissive di responsabilità), la difesa si limita a indicazioni
meramente assertive, senza neppure precisare quali emergenze istruttorie avrebbero
smentito la ricostruzione accusatoria.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto in