Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21773 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21773 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUGINI STEFANO nato il 31/12/1986 a MONFALCONE

avverso la sentenza del 09/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Il difensore di Stefano Cugini ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe,
emessa nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di Trieste; la dichiarazione di
penale responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di furto aggravato (di una
bicicletta, che il possessore aveva parcheggiato lungo la pubblica via allontanandosi per
circa ‘un’ora).

giurisprudenza secondo cui l’aggravante

de qua deve dirsi esclusa in presenza di

comportamenti imprudenti ad opera della vittima del reato.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza.
Il motivo di doglianza (oltre a risultare estraneo all’atto di impugnazione proposto
avverso la decisione di primo grado) si fonda infatti su un orientamento giurisprudenziale
e

chiaramente superato da pronunce successive. La tesi difensiva è che non possa
«qualificarsi come “radicata abitudine del ciclista” quella di lasciare la propria bicicletta
sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l’utilizzo della chiave di
chiusura in originaria dotazione ovvero della catena antifurto ordinariamente
commercializzata come accessorio» (v. Cass., Sez. IV, n. 38532 del 22/09/2010, Catone,
in linea con il precedente del 2006 citato nell’interesse del ricorrente); tuttavia, il
riferimento alla possibile rilevanza di una “radicata abitudine”, sulla sussistenza o meno
della quale ipotizzare la configurabilità dell’aggravante in parola, dimostra che tale
approccio ermeneutico si fonda solo sul rilievo della consuetudine, quale fattore che
determini l’esposizione del bene alla pubblica fede, mentre la lettera dell’art. 625, n. 7,
cod. pen. intende conferire rilevanza, in alternativa alla consuetudine, anche a situazioni
di necessità o di obiettiva destinazione della cosa.
Nel caso di una bicicletta, a ben guardare, non è un comportamento più o meno
consolidato negli usi delle persone a giustificarne l’esposizione alla pubblica fede, quando
il detentore l’abbia impiegata come mezzo di trasporto per raggiungere una destinazione
diversa dalla propria abitazione e relative pertinenze, bensì la pratica necessità che egli la
lasci lungo la pubblica via, essendo impossibilitato a portarsela dietro. Può esservi o non
esservi consuetudine, semmai, nell’apprestare sistemi di tutela contro il furto, appunto
per impedire che altri se ne impossessino: ma ciò non implica conseguenze di sorta
sull’indefettibile e presupposta necessità che il veicolo rimanga esposto alla pubblica fede,
e non già perché esiste una consolidata abitudine in tal senso, bensì perché non sarebbe
possibile o ragionevole fare altrimenti.
Una
bicicletta, in definitiva, deve intendersi esposta per necessità, e non già per
e
consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta
momentanea lungo la strada, così determinando l’operatività dell’aggravante più volte
ricordata in capo a chi se ne impossessi: aggravante che potrebbe semmai non ricorr

La difesa lamenta violazione dell’art. 625 n. 7 cod. pen., richiamando la

solo laddove il detentore abbia inteso proteggere il velocipede mediante sistemi antifurto
(la cui effrazione potrebbe determinare la configurabilità di aggravanti diverse), pratica questa sì – che potrebbe derivare da ragioni consuetudinarie. Ciò analogamente a
quanto ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di autoveicoli,
con indicazioni alle quali non sarebbe ragionevole disconoscere adeguatezza e pertinenza
anche a proposito di biciclette.
A sostegno dell’interpretazione qui condivisa, oltre a plurime decisioni anteriori

28/09/2012, De Santis, nonché Cass., Sez. IV, n. 4200/2017 del 20/10/2016, Ribaga.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
bichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore
olo Mich li

rispetío agli anzidetti precedenti di segno opposto, v. Cass., Sez. V, n. 3196/2013 del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA