Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21771 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21771 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CESE MAURO nato il 01/08/1943 a SCHIAVI DI ABRUZZO

avverso la sentenza del 12/11/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

,/

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Mauro Cese ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei confronti del suo assistito dalla Corte di appello di L’Aquila; la declaratoria di
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito di minaccia, così riqualificata una
originaria contestazione ex art. 393 cod. pen. (il Cese avrebbe tagliato una quercia

rivolgendo nel contempo a costei la frase “devi morire bruciata”). Il reato, comunque, è
stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili
di cui alla pronuncia di primo grado.
La difesa del ricorrente lamenta violazione della legge penale, segnalando che il
fatto non fu connotato da alcuna valenza minatoria: le espressioni indirizzate alla Sforza
valevano, al più, a darle della “strega”, in risposta ad iniziative arbitrarie della donna.
Perciò, l’unico soggetto rimasto turbato da quegli episodi poté essere proprio il Cese, che
dovette sopportare l’irruzione di più soggetti nel proprio terreno. Inoltre, nella
motivazione della pronuncia si legge che l’intimidazione sarebbe derivata dall’avere
l’imputato brandito una motosega, quando invece l’utensile in questione (secondo la
rubrica) risultava essere stato impiegato soltanto per il taglio della legna.
In data 15/01/2018 è pervenuta una memoria difensiva nell’interesse della parte
civile, con cui viene sollecitata la declaratoria di inammissibilità dell’atto di impugnazione.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza e genericità dei
motivi, costituenti acritica riproposizione di doglianze già confutate dalla Corte di merito.
Da un lato, la difesa dell’imputato prospetta una diversa ricostruzione dei fatti,
paventando che sarebbe stato il Cese, semmai, a subire intimidazioni (ma la sentenza
impugnata chiarisce che la Sforza si limitò a contestare al ricorrente, quando costui aveva
già ultimato il taglio della pianta, che non poteva comportarsi in quel modo, né lo stesso
Cese adduce che gli accompagnatori della donna assunsero atteggiamenti a lui ostili).
Dall’altro, la portata minacciosa della frase in rubrica, unitamente al dato non contestato
del possesso di una motosega da parte dell’imputato, emerge ictu ocu/i.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
Non vi sono, invece, gli estremi per condannare il Cese alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità. Secondo i più recenti e
condivisibili orientamenti della giurisprudenza, nel procedimento camerale non

esistente sul confine tra la sua proprietà e il fondo della persona offesa Iolanda Sforza,

partecipato dinanzi alla Corte di Cassazione, ove il ricorso venga dichiarato inammissibile
Oer qualsiasi causa, «va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in
favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei
limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri
interessi di natura civile risarcitoria» (Cass., Sez. VII, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv
268139). Nella fattispecie concreta di cui al precedente appena richiamato, la condanna
del ricorrente era stata esclusa pure in presenza di una memoria curata dal difensore
della parte civile, dal momento che tale atto indicava elementi ultronei rispetto alla

quanto verificatosi anche nel caso oggi

sub judice,

ove la memoria depositata

nell’interesse della Sforza reca già nell’intestazione il riferimento all’udienza odierna,
fissata presso questa Sezione indipendentemente dalle iniziative dell’accusa privata.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio: il che è esattamente

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