Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21771 del 18/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21771 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Saluci Giovanni, nato il 19/07/1950 a Gela

avverso l’ordinanza del 25/02/2016 del Tribunale di Gela

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2016 il Tribunale di Gela ha
convalidato l’arresto in flagranza di Saluci Giovanni, operato da agenti del
Commissariato di Gela il 23 febbraio 2016 per il reato di cui all’art. 75, comma 2,
del d.lgs. n. 159/2011, e ne ha disposto l’immediata rimessione in libertà
applicandogli la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici
del predetto Commissariato.

Data Udienza: 18/05/2016

2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’arrestato, che ha dedotto in primo luogo la violazione dell’art. 382
cod. proc. pen. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto la presenza dello
stato di flagranza, atteso che i coltelli sono stati rinvenuti presso l’abitazione del
ricorrente (ove stabilmente risiede, peraltro, il figlio), mentre si trovava fuori
casa e sopraggiungeva al personale di Polizia giudiziaria, che aveva già fatto
ingresso nell’abitazione da perquisire.

di adeguata motivazione in ordine all’attribuzione all’indagato del possesso dei
coltelli oggetto dell’imputazione, senza considerare il dato oggettivo che nella
sua abitazione convive il figlio, cui ben potrebbe la loro materiale detenzione: tali
oggetti, dunque, in una situazione di dubbio, non possono riferirsi al ricorrente
solo perché egli è gravato da una misura di prevenzione.

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che per la
su indicata ipotesi di reato gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono
procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza (art. 79, comma 3, del
d.lgs. n. 159/2011) e che il provvedimento impugnato ne ha congruamente
illustrato, per le modalità di esecuzione della condotta delittuosa e per la
personalità del suo autore, le ragioni giustificative.
Il secondo motivo è inammissibile poiché avverso il provvedimento di
convalida dell’arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con
riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza
e all’osservanza dei termini (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv.
248519), laddove il ricorrente ha dedotto vizi della motivazione, investendo
questa Suprema Corte di questioni in punto di fatto, attinenti al giudizio di
merito sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’affermazione della
responsabilità penale, che evidentemente non possono trovare ingresso in
questa Sede.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro
millecinquecento.

2

Con un secondo motivo di ricorso, inoltre, il difensore ha dedotto la carenza


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 18/05/2016

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