Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21770 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21770 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC VISNIA nato il 19/09/1987 a MILANO

avverso la sentenza del 18/11/2016 del TRIBUNALE di TIVOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Visnia Jovanovic ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Tivoli (con
riguardo a un addebito di cui all’art. 497-bis cod. pen.). La ricorrente deduce violazione
di legge, per non avere il giudice di merito valutato evidenziato le ragioni della

dovuto trovare piena applicazione, visto che all’imputata era stato contestato il possesso
di documenti falsi validi per l’espatrio, ma tali non potevano considerarsi la patente di
guida rumena rinvenuta nella sua disponibilità (comunque non utilizzabile per recarsi
fuori dai confini nazionali) né la patente rumena che ella esibì ai verbalizzanti
(palesemente contraffatta, sì da concretizzare una ipotesi di falso grossolano).
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
gpeciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della adeguatezza al caso di specie della pena oggetto
dell’accordo, tutti elementi che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere
analizzato. Quanto all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il
Tribunale ha operato uno specifico richiamo agli atti processuali (in particolare, ad atti
irripetibili di p.g. e a dichiarazioni confessorie della stessa imputata); in tal modo, appare
ampiamente soddisfatto lo standard motivazionale per tale genere di decisioni, atteso che
«nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all’art. 129 cod. proc.
pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo»
(Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv 263082).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della Jovanovic al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
fiedotti.

P. Q. M.

insussistenza di cause di proscioglimento: al contrario, l’art. 129 cod. proc. pen. avrebbe

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

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Il Consigliere estensore

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