Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21770 del 18/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21770 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rolla Antonio, nato il 23/03/1936 a Ascoli Satriano, parte offesa nel
procedimento

c/

Silvestris Luciana, nata il 02/01/1970 a Bisceglie
Riccio Giuseppe, nato il 13/04/1974 a Lagonegro
Russo Vincenzo, nato il 25/02/1943 a Napoli
Bafundi Vincenzo Maria nato il 22/03/1972 a Foggia

avverso il decreto del 19/10/2015 del GIP Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.

Data Udienza: 18/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 19 ottobre 2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Lecce ha
dichiarato inammissibile l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione
proposto nell’interesse di Rolla Antonio e all’esito dell’udienza camerale ha
disposto l’archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di
Silvestris Luciana ed altre persone per fatti di reato dalla predetta persona offesa

2. Avverso la su indicata decisione ha personalmente proposto ricorso per
cassazione il Rolla, che ha dedotto la violazione degli artt. 409, comma 2 e 127,
commi 1 e 5, cod. proc. pen., con riferimento alla nullità dovuta alla non corretta
instaurazione del contraddittorio per il mancato avviso della fissazione
dell’udienza camerale di discussione della richiesta di archiviazione e della
relativa opposizione. Diversamente da quanto affermato dal G.i.p., inoltre, l’atto
di opposizione indicava tanto l’oggetto della prova, quanto le fonti di prova
riguardo alle investigazioni suppletive, segnalando l’esigenza di ascoltare la
persona offesa al fine di acclarare la sussistenza dell’illecito penale ravvisabile
nei fatti oggetto di denunzia-querela.

3. Il ricorso è inammissibile poiché è stato sottoscritto personalmente dalla
persona offesa. Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte (Sez.
1, n. 6472 del 17/12/1998, dep. 1999, Caserini, Rv. 213055; v., inoltre, Sez. 6,
n. 8995 del 04/02/2015, Marinone, Rv. 262457), la persona offesa dal reato non
ha la qualità di parte in senso proprio e non è pertanto legittimata a
sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, che è prerogativa
esclusiva, oltre che dell’imputato, del professionista iscritto nell’apposito albo a
norma dell’art. 613 cod. proc. pen. .

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro cinquecento.

2

denunciati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso il 18/05/2016

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