Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21768 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21768 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALLEA DOMENICO nato il 14/12/1976 a BARI

avverso la sentenza del 25/01/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Domenico Callea ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Bari (con
riguardo a un addebito di furto aggravato, concernente una telecamera di
videdsorveglianza montata su un palo antistante una stazione ferroviaria). Il ricorrente

segnalando di essersi impossessato della telecamera solo per averla rinvenuta già
smontata in terra: egli, infatti, non disponeva dell’attrezzatura adeguata per rimuovere
l’apparato, sito a notevole altezza da terra, ed aveva agito nella convinzione che si
trattasse di un bene abbandonato.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della adeguatezza al caso di specie della pena oggetto
dell’accordo, tutti elementi che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere
analizzato (mentre il ricorrente deduce questioni di fatto, non prospettabili in questa sede
neppure in caso di decisioni emesse con rito ordinario).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della ‘causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore
lo Micheli

Il

esid te

G

L..ccoli

deduce violazione di legge, lamentando l’assenza in atti della denuncia di furto e

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA