Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21767 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21767 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANNUZZI GAETANO nato il 13/08/1955 a AIELLO DEL SABATO parte offesa nel
procedimento

ci
RUBICONDO UGO FELICE ANTONIO nato il 12/01/1963 a AIELLO DEL SABATO
DE CUNZO ENRICO nato il 31/08/1960 a AVELLINO
APRUZZESE ANGELO nato il 18/02/1965 a SAN GIORGIO DEL SANNIO

avverso l’ordinanza del 29/04/2015 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
0.e/sentite le conclusioni del PG Jr. LJiG: PRI; 6‘te. ha c..Lc

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Udit i difensor Avv.;

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a<29. .;c9.4-10 Data Udienza: 12/05/2016 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - ritenuto che il difensore di Gaetano JANNUZZI ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Gip di Avellino ha disposto, previa dichiarazione di inammissibilità della opposizione della persona offesa, l'archiviazione del procedimento sorto per i reati di falsa testimonianza e calunnia. - ritenuto che il difensore ha dedotto tre motivi di ricorso e ha lamentato che indicato come semplice danneggiato dal reato e non come persona offesa, che il mendacio dei testi, contrariamente a quanto affermato dal Gip nell'ordinanza in questione, si presentava come strutturalmente idoneo ad alterare il convincimento del Giudice e che vi fosse stato un travisamento della prova; - ritenuto che il Procuratore generale ha chiesto la inammissibilità del ricorso condividendo le ragioni del Gip e che il difensore dell' imputato si è associato rilevando comunque una ulteriore e pregiudiziale causa di inammissibilità ex art. 409, comma 6 cod. proc. pen.; - considerato che l'ordinanza di archiviazione ex art. 409, comma 6 cod. proc. pen., è impugnabile solamente nei casi di nullità previsiti dall'art. 127 cod. proc. pen. e che è inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto (Cass. Sez. 6 del 4/11/2015 n. 45137 e Cass. Sez. 1, del 7/2/2006 n. 8842, Rv 233582), - considerato che il ricorrente non ha svolto con il ricorso alcuna censura in merito al mancato rispetto del contraddittorio e che quindi il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro, congrua al caso in esame, a favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2016. il Gip di AVELLINO avesse ritenuto inammissibile l'opposizione dello 3ANNUZZI,

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