Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21766 del 24/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21766 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VERGA VINCENZO nato il 04/06/1974 a CATANIA
avverso la sentenza del 18/12/2015 del TRIBUNALE di SIRACUSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;
Data Udienza: 24/01/2018
FATTO E DIRITTO
Il difensore di Vincenzo Verga ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, emessa nei confronti del suo assistito,
ex art. 444 del codice di rito, dal
Tribunale di Siracusa (con riguardo ad un addebito di furto aggravato). La difesa deduce
violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata, sia per non essere
della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della adeguatezza al caso di specie della pena oggetto
dell’accordo, tutti elementi che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere
analizzato.
Quanto all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 129 del codice di rito, il Tribunale ha
operato un espresso richiamo sia alla norma de qua che al contenuto degli atti acquisiti al
fascicolo processuale; in tal modo, appare soddisfatto lo standard motivazionale per tale
genere di decisioni, atteso che «nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia
verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e
più analitiche disamine al riguardo» (Cass., Sez. VI, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti,
Rv 263082).
In ordine all’ipotizzata, particolare tenuità del fatto, comunque non prospettata al
giudice procedente, la tesi difensiva non tiene conto che i limiti edittali di pena previsti
per il reato contestato al Verga (furto in abitazione ex art. 624-bis cod.. pen., con
l’aggravante della violenza sulle cose) non avrebbero comunque consentito l’operatività
dell’istituto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somrría di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P. Q. M.
stata evidenziata l’insussistenza di cause di proscioglimento che per l’omessa applicazione
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.