Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21765 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21765 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IORLANO VINCENZO nato il 20/10/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/01/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

•.

FATTO E DIRITTO

Vincenzo Iorlano ricorre personalmente avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti, ex art. 444 del codice di rito, dal Tribunale di Napoli (con
riguardo ad addebiti di furto aggravato e resistenza a p.u.). Il ricorrente deduce

mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso appare inammissibile.
E’ infatti necessario osservare che la motivazione contratta, avuto riguardo alla
speciale natura dell’accertamento in sede di sentenze ex art. 444 cod. proc pen., deve
solo dare contezza della correttezza della qualificazione giuridica, dell’insussistenza di
cause di proscioglimento e della adeguatezza al caso di specie della pena oggetto
dell’aCcordo, tutti elementi che il giudice di merito, nel caso in esame, risulta avere
analizzato. Quanto all’applicabilità dell’art. 62-bis cod. pen., deve peraltro rilevarsi che
allo Iorlano risultano concesse le attenuanti de quibus, in regime di equivalenza rispetto
alle circostanze di segno contrario.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dell’imputato al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore
Paolo Micheli

Il/eresi énte
iccoli

violazione di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata, lamentando il

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