Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21763 del 30/01/2014

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21763 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza n. 311/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del
24/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
A.A., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la
sentenza 24.4.2013 con la quale la Corte d’Appello di Trento, confermando
la decisione del 28.5.2012 del Tribunale, lo ha condannato alla pena di anni
due e giorni 10 di reclusione e 300,00 € di multa per la violazione dell’art.
643 cp.

L’imputato è stato sottoposto a giudizio penale sulla base della seguente imputazione
“del delitto di cui agli artt. 110 e 643 cp, perché in concorso tra loro, per
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, abusando dello stato di debolezza psichica di G.G. e spacciandosi come suoi amici e
consiglieri, inducevano quest’ultimo a cedere all’A.A. l’immobile
sito nel Comune di Fai della Paganella (p. ed. 650, P.E 1267/1 e P.E 2689)
ad un prezzo apparente di E 70.000,00 (giusto rogito del notaio GREGORI
di Mezzolombardo, repertorio n. 3889 di data 10.7.2006), di cui però il
G.G. a causa del tranello ideato dal B.B. e dall’A.A., effettivamente incassò solo 23.000,00 E, con evidente danno per quest’ultimo, pari
alla differenza tra il valore del bene venduto (70.000,00 E) ed il prezzo effettivamente incassato (23.000,00). In particolare:
Il G.G., a seguito dell’intervento del sign. B.B., suo
rande amico ed assiduo frequentatore della casa del G.G. di cui aveva le chiavi, in data 2.6.2006 era indotto a sottoscrivere con l’A.A.
un “compromesso di compravendita” avente ad oggetto i beni immobili di
proprietà del G.G. sopra indicati. Il prezzo concordato e sottoscritto il
2.6.2006, riportato sul preliminare, veniva fissato in e 70.000,00. In seguito
alla sottoscrizione del compromesso l ‘A.A. versava
20.000,00 in contanti a titolo di caparra/acconto che il G.G. a sua
volta versava sul proprio conto corrente bancario.
Il 10.7.2006, giorno fissato per il rogito notarile, all’appuntamento si presentavano insieme al G.G. anche l ‘A.A. e il B.B. il
quale si congedò con un pretesto poco prima di entrare nello studio notarile.
Rimasti soli A.A. e G.G., il primo consegnava al secondo una
somma di E 3.000,00 in denaro contante riservandosi di saldare l’importo
concordato per la compravendita a mezzo di assegno avanti al notaio dr.
GREGORI
Davanti al notaio l ‘A.A. consegnava al G.G. l’assegno bancario n. 3062139 tratto sulla cassa rurale Giudicane Valsabbia Paganella
di E 50.000,00 (e non di 47.000,00 come avrebbe dovuto essere) e dopo la
firma del rogito riportava quest’ultimo a casa. Ad attendere i due sul cancello di casa G.G. c’era il B.B.. Salutatisi, l ‘A.A. se ne andava lasciando soli G.G. e B.B.. Quest’ultimo
con una scusa, approfittando dell’ingenuità del G.G., lo convinceva a
depositare in banca solo la somma contante consegnatigli dall’A.A.

e

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 497/12 il Tribunale di Trento, all’esito di giudizio abbreviato,
ha condannato entrambi gli imputati alla pena di anni due e giorni dieci di
reclusione e 3.000,00 e di multa ritenendoli responsabili del reato ascritto.
L’indagine probatoria ha permesso la ricostruzione della vicenda nei seguenti
termini descritti nella sentenza impugnata. Dalla sentenza si evincono infatti
le seguenti circostanze:
1) lo stato di debolezza mentale del G.G.;
2) la conoscenza della suddetta condizione da parte degli imputati e degli
abitanti del Comune di residenza
3) i rapporti di frequentazione fra gli imputati e la persona offesa
4) l’induzione del G.G. a vendere il proprio immobile firmando un
compromesso nel quale era fissato un prezzo di 70.000,00, ricevendo
una caparra di 20.000,00
5) la stipulazione del contratto definitivo per il minor prezzo di E
50.000,00
6) le anomalie connesse alle modalità di pagamento del prezzo che risulta
essere stato riscosso dal G.G. nella sola minor somma di E
23.000,00.
Gli imputati proponevano appello avverso la sentenza di condanna e
l’A.A. (in questa sede, unico ricorrente): a) sosteneva l’erronea ricostruzione del fatto; b) giustificava la riduzione del prezzo dell’immobile
per alcune irregolarità edilizie; c) riferiva una diversa ricostruzione delle
modalità di corresponsione del prezzo; d) sosteneva la piena capacità negoziale del G.G.; e) affermava la congruità del prezzo stipulato; °lamentava la non estensibilità al ricorrente A.A. la responsabilità di
eventuali illecite condotte ascrivibili al solo B.B., quali la sottrazione di somme di denaro costituenti il prezzo e l’induzione del G.G. a
non fare versamenti presso la banca e a non segnalare tempestivamente ai
carabinieri la sparizione del denaro.
La Corte d’Appello, con la sentenza del 24.4.2013, sulla base di motivazione parzialmente diversa da quella decisione di primo grado, confermava la
penale responsabilità degli imputati, condannandoli alle pene di cui in epigrafe indicate.
Avverso la suddetta decisione ricorre, tramite il difensore l’A.A.
chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e deducendo i seguenti
motivi così esposti ex art. 173 I° comma disp. Att. cpp.:
§1.) ex art. 606 I^ comma lett. e) cpp: la sentenza della Corte d’Appello è
errata nella ricostruzione del fatto, e nell’affermazione della sussistenza degli estremi della violazione dell’art. 643 cp
§2.) ex art. 606 v, comma lett, e) cpp:vizio di omessa motivazione in ordine
alla richiesta (contenuta nei motivi di appello aggiunti) di assumere la deposizione del tecnico comunale Comune di FAI della PAGANELLA, e di ac-

e non l’assegno, che veniva riposto dal G.G. sotto gli occhi del
B.B. in una scatola a casa dalla quale fu evidentemente sottratto dal
B.B. , approfittando dell ‘assenza del G.G. per andare in banca
e mai più ritrovato, né bloccato dall’A.A. né incassato da alcuno.
In Mezzolombrado il 10.7.2006.

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato ed è inammissibile.
La Corte d’Appello con la sua articolata decisione ha adeguatamente affrontato tutte le questioni che le erano state devolute, procedendo ad una attenta
analisi degli aspetti fattuali della vicenda. La Corte territoriale ha posto
l’accento: a) sulle modalità attraverso le quali si è svolta la vendita del bene
immobile da parte del G.G. essendo evidente che questi, alienando
l’immobile con la promessa di ricevere un prezzo di 70.000,00 (successivamente ridotto ad 50.000 in sede di stipulazione del contratto definitivo)
ne ha nella sostanza ricevute solo 23.000,00; b) sulle condizioni di salute
mentale del G.G. così definito in sentenza: “persona con ritardo
mentale lieve, da sempre vissuta in contesti di dipendenza da altri, sostenuta
in ambito familiare e poi attraverso il servizio sociale in quanto di competenza individuali e relazionali sotto gli stancar normali che non gli consentono senza supporto, costanza e validità di determinazione nella conduzione
anche della quotidianità. I limiti ….si estrinsecano per quanto attiene all ‘amministrazione degli interessi patrimoniali in una scarsa capacità di acquisizione degli elementi cognitivi necessari per determinarsi autonomamente ….con aspetti di suggestionabilità e scarsa capacità critica…. “; c)
sulle ragioni per le quali la persona offesa deve essere ritenuta credibile
[Pag. 11]; d) sulle modalità con le quali è stata stipulato l’atto di compravendita definitivo avanti al notaio e alle correlative modalità di pagamento
del prezzo successivamente sottratto al G.G..
La Corte d’appello ha ricostruito la vicenda relativa all’alienazione dell’immobile e ha preso in considerazione le ragioni sottostanti alla riduzione
del prezzo concordato, giungendo alla motivata conclusione che le circostanze dedotte dagli imputati o non erano dimostrate, o erano inverosimili o
erano da ritenersi irrilevanti, in ciò richiamando (a sostegno delle suddette
valutazioni) le risultanze della consulenza del Pubblico Ministero e di quella
della difesa, vagliate criticamente [pag. 13, 14, 15 della sentenza] ai fini

qui sire i documenti relativi alla procedura di sanatoria delle irregolarità edilizie;
§3.) ex ar. 606 I^ comma lett. e): contraddittoria e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla dimensione dell’area edilizia, alle irregolarità edilizie incidenti sul valore dell’opera, alla valenza della deposizione rese dal
testimone PIONER alla Polizia Giudiziaria;
§4.) ex art. 606 I^ comma lett. b) cpp: erronea applicazione dell’art. 643 cp,
perché il G.G. non era stato indotto a compiere un atto a sè pregiudizievole, e i fatti successivi alla stipulazione dell’atto definitivo avanti al notaio non erano comunque riferibili al ricorrente, né riconducibili ad illeciti
accordi fra questi e il B.B., integrando tali atti il diverso delitto di
furto e non quello di contestato di circonvenzione di incapace.
§5.) ex art. 606 I^ comma lett. b) ed e) cpp, vizio di motivazione ed erronea
applicazione della legge penale mancando la prova di un concorso morale o
materiale dell’A.A. nel furto dell’assegno commesso in danno del
G.G.

della determinazione del valore dell’area immobiliare, ponendo in evidenza
conclusivamente che il prezzo pattuito era apprezzabilmente inferiore rispetto a quello di mercato, di qui desumendo, sotto il profilo fattuale un primo
aspetto del pregiudizio cagionato al G.G. con la stipulazione della
vendita del bene immobile all’A.A..
La Corte d’Appello ha ricostruito la vicenda relativa alle modalità di pagamento del prezzo da parte dell’acquirente A.A. [p 19 e ss.] pervenendo alla conclusione che le stesse sono parimenti indicative di un accordo
frodatorio intercorso fra gli imputati, indicando puntualmente le ragioni poste a fondamento della decisione [pag. 24 e 25 della sentenza].
I motivi dedotti dalla difesa a sostegno del ricorso attengono in primo a luogo ad aspetti di fatto. La difesa [terzo motivo di ricorso] propone una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso una diversa e sommaria lettura
del materiale probatorio, senza mettere in evidenza specifici vizi della della
motivazione che, stante il disposto dell’art. 606 I^ comma lett. e) cpp, devono essere desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato, il quale
presenta per contro caratteri di completezza e di intrinseca coerenza.
La doglianza relativa al mancato accoglimento dell’audizione del testimone
PIONER [secondo motivo di ricorso] e all’omessa motivazione sul punto da
parte della Corte d’Appello è totalmente infondata con sua conseguente
inammissibilità. La difesa ha richiesto una integrazione probatoria all’interno di un giudizio celebrato con il rito abbreviato. Le caratteristiche di tale
tipo di procedimento precludono il compimento di atti di istruzione probatoria con i soli limiti: dell’accoglimento di una richiesta di procedimento
con rito abbreviato c.d. “condizionato” o dell’ipotesi di cui all’art.603 cpp
che consente al giudice dell’appello (conformemente a questo previsto ex
art. 441 V° comma al giudice di primo grado), di rinnovare parzialmente
l’indagine probatoria ex officio qualora ritenga ciò assolutamente indispensabile. La irrituale richiesta formulata dalle parti perché il giudice proceda al
compimento di atti di istruzione dibattimentale costituisce mera rappresentazione di una situazione processuale che può essere rigettitsdal giudice del
merito anche con motivazione implicita, la cui fondatezza è desumibile dal
contenuto e dalla logicità della sentenza con la quale viene definito il giudizio. Va infatti ribadito che il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la
struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado
si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla
responsabilità [Cass. 30774/2013; Cass. 24294/2010; Infatti la rinnovazione,
ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere
disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli
atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla
acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel
caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita
nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito,
che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in
senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza
di necessità di rinnovare il dibattimento [Cass. 15320/2010]

La doglianza contenuta nel quinto motivo di ricorso è aspecifica ed in fatto,
perché non tiene conto delle argomentazioni spese dalla Corte d’Appello
[pp. 24 e ss della motivazione] per esporre le ragioni per le quali ha ritenuto
come il pagamento del residuo saldo del prezzo fosse una manovra del tutto
artificiosa conducente (sotto il profilo esecutivo del contratto di vendita per
la frazione relativa al c.d. negozio solutorio), alla circonvenzione del
G.G., convincendolo a ricevere una forma di pagamento che gli veniva facilmente sottratta successivamente.
In diritto è destituita di fondamento la doglianza circa un’ erronea applicazione dell’art. 643 cp. Ai fini dell’integrazione del resto contestato: a) la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai
suoi interessi patrimoniali; b) l’induzione a compiere un atto che comporti
per il soggetto passivo e effetti giuridici pregiudizievoli; c) l’abuso delle
condizioni psichiche del soggetto passivo attraverso il consapevole sfruttamento della sua vulnerabilità con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto [ Cass. n. 33144/13]
Nella specie, la Corte d’Appello ha dato pienamente conto di tutti i suddetti
elementi. Infatti, con motivazione adeguata e valutazione non suscettibile di
sindacato nel merito, la Corte ha spiegato come le condizioni di salute del
G.G. fossero notoriamente fragili (trattandosi di persona seguita pure
dai servizi sociali e assistito da un amministratore di sostegno) e in condizioni fisiche precarie siccome affetto da gravi patologie (tra le quali la sclerosi multipla) [pag. 22 della sentenza], spiegando come la persona offesa
fosse circonvenibile. La Corte ha puntualmente descritto l’atto giuridico
compiuto dal G.G. e l’effetto pregiudizievole è stato analizzato sia
sotto il profilo dell’atto di disposizione patrimoniale (vendita di un bene all’amico A.A. ad un prezzo sensibilmente inferiore a quello di mercato) stipulato, sia sotto il profilo dell’esecuzione dello stesso relativamente al
pagamento del prezzo avvenuto con modalità che hanno permesso la successiva sottrazione della somma versata alla persona offesa, indotta a non versare in banca una cospicua somma di denaro. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto che il G.G. sia stato indotto dagli imputati al compimento dell’atto di disposizione pregiudizievole
partendo proprio dall’analisi particolarmente accurata del negozio stipulato
e delle modalità della sue esecuzione. Il criterio seguito dalla Corte territoriale è corretto, perché la prova dell’induzione può essere desunta in via presuntiva, proprio dall’atto giuridico compiuto dalla vittima, che, in condizioni normali non avrebbe compiuto o avrebbe compiuto con modalità del tutto
differenti e più avvedute. Va inoltre aggiunto che è corretto, sul piano giuridico che il “pregiudizio” (e la correlativa induzione) siano desunte tanto
dall’atto giuridico di disposizione patrimoniale quanto da qualsiasi altro fatto che si ponga in posizione funzionale o strumentale alla esecuzione del
negozio. Sul punto va osservato che la Corte territoriale ha analizzato con
particolare profondità le modalità di pagamento della somma dovuta al
G.G. e la rilevata illogicità dell’atto e delle giustificazioni date dal
ricorrente [pag. 23-25 della sentenza] sono state evidenziate con motivazione adeguata, non manifestamente illogica e non contraddittoria, tale da superare le censure formulate dalla difesa la quale non ha messo in evidenza

violazioni riconducibili all’art. 606 I^ comma lett. e) cpp. Da questo punto
di vista il ricorso della difesa dell’A.A. è aspecifico perché non si
traduce in una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata
insistendo sulla circostanza che la somma pagata sarebbe stata sottratta dal
solo B.B. , così integrando un Mato di furto monosoggettivo, escludendo la esistenza di prove di un previo accordo collusivo fra il ricorrente e
il suddetto B.B. . La motivazione che sorregge l’atto di impugnazione si traduce in un’ipotetica ricostruzione alternativa della vicenda attraverso un’autonoma lettura del materiale probatorio esulando da un’analisi della
specifica motivazione della sentenza impugnata. Sotto questo profilo pertanto il ricorso è inammissibile.
Infatti in tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 I^ comma
lett. e) c.p.p.„ si deve rammentare che, nell’apprezzamento delle fonti di
prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma solo di stabilire se
questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato
le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre [v. Cass. SU
13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. VI 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. I 6.6.1997
n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. 117.12.1998 n. 1507; Cass. Sez.
VI 10.3.1999 n. 863].
Dall’affermazione di questo principio, ormai costante nel panorama giurisprudenziale, discende che esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del
controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione
di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice
di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica
dell'”iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o
meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad
emettere la decisione [Cass. Sez. VI 14.4.1998 n. 1354];
In tema di giudizio di appello, va poi ancora aggiunto che il giudice non è
tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione
adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; ne’ l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali
costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità [Cass. Sez.
V 6.5.1999 n. 7588].
Passando al più specifico tema del “vizio di manifesta illogicità” della motivazione (reiteratamente enunciato dalla difesa), va osservato che il relativo
controllo viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice
di legittimità, di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti
del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o meno, del motivo di
ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., il compito della Corte di

Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla
cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cpp, ravvisandosi le responsabilità ivi previste.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di £ 1.000,00 alla cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma il 30.1.2013

Cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca adeguatezza dei risultati dell’interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di
merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano
esaminato tutti gli elementi a loro disposizione; b) abbiano dato esauriente
risposta alle deduzioni delle parti; c) nell’interpretazione delle prove abbiano
esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile
dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l’opporre
alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest’ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l’area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito [Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. I
21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez IV 2.12.2003 n. 4842]. Infatti il controllo di
legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione
dei fatti, ne’ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti
di una plausibile opinabilità di apprezzamento [Cass. 30.11.1999 n. 1004;
Cass. Sez. IV 2.12.2003 n. 4842].
Va da ultimo ancora osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano
inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono
dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio
della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati
estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della
motivazione [Cass. Sez. LI 22.4.2008 n. 18163].

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