Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21763 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21763 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
D’ALTERI° ROBERTO, nato a MESSINA il 09/03/1964
avverso la ordinanza del 25/12/2015 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo
dichiararsi la inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 25.12.2015 il Tribunale di Roma,
a seguito di istanza di riesame proposta nell’interesse di
Roberto D’ALTIERO avverso il decreto in data 20.10.2015
con il quale il P.M. del Tribunale di Civitavecchia aveva
convalidato il sequestro probatorio eseguito il 19.10.2015

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per
cassazione il difensore del D’ALTIERO deducendo
violazione di legge e di norma processuale stabilita a pena
di nullità, trattandosi di beni rispetto ai quali non risulta
essere stato convalidato il sequestro nei termini di cui
all’art. 335 cod. proc. pen. e rispetto all’immediata
apprensione delle cose in data 29.11.2014, data a partire
dalla quale il termine si definisce, risultando estraneo
all’ordinamento il concetto di “contezza della sottrazione”
sul quale ha fatto leva il Giudice di merito.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso sul rilievo della incensurabile
motivazione con la quale il Tribunale ha dato conto del
rispetto del termine per la convalida del sequestro
dell’ulteriore materiale rinvenuto in sede di accesso a
quello in precedenza sequestrato allo stesso indagato.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
5. Il Tribunale, invero, ha correttamente applicato la
norma di cui all’art. 335 cod. proc. pen. in relazione al
termine ivi stabilito per la convalida del sequestro
effettuato in via d’urgenza dalla p.g..
6. Secondo quanto emerge dal provvedimento
impugnato, la P.G. – avuta contezza della presenza, tra le
numerosissime armi e munizioni sequestrate all’indagato
ricorrente in data 29.11.2014, di altre ulteriori munizioni e
parti di arma non indicate in quel verbale – ha redatto
apposito verbale di sequestro di queste ultime in data
19.10.2015 al quale ha fatto seguito il decreto impugnato.

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nei confronti del predetto, ha confermato detto decreto.

7. Cosicchè, correttamente il Tribunale ha considerato
la decorrenza del termine ex art. 335 cod. proc. pen. a
partire dal momento della redazione del verbale di
sequestro sui beni non individuati al momento del primo
intervento. Invero, la richiamata norma espressamente fa
riferimento al verbale di sequestro che è l’atto che
propriamente documenta la sottrazione dei beni al
sequestrato, cosicchè dal momento della sua redazione

8. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma che si stima equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma dì euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, 12.5.2016.

decorrono i termini per la successiva convalida.

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