Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21762 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 21762 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MELIS DANILO nato il 16/06/1968 a CAGLIARI
PISU MASSIMO ROBERTO nato il 22/01/1951 a LANUSEI

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari confermava la
sentenza di condanna di Danilo Melis e Massimo Roberto Pisu, emessa dal Tribunale della
stessa città il 10/06/2016 in relazione a delitti ex artt. 110 e 483 cod. pen. ascritti ai due
imputati, nelle rispettive vesti di progettista e committente per interventi edilizi da realizzare in
Quartu Sant’Elena: i falsi, secondo l’ipotesi accusatoria, avevano riguardato due istanze di
accertamento di conformità concernenti una lottizzazione per cui erano state richieste distinte

utilizzati invece come vani residenziali, al fine di trarne vantaggio economico e di sottrarli al
computo delle volumetrie assentite.
Propongono ricorso per cassazione i difensori del Pisu, lamentando:
la violazione delle leggi statali e regionali in materia edilizia e urbanistica, dovendosi
ritenere corrispondente al vero la prospettiva che i locali anzidetti fossero destinati a
sgombero, anche a causa dell’altezza inferiore al limite prescritto per le residenze
(mentre non vi erano stati rilievi su una presunta, diversa condizione obiettiva degli
stessi);

inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 521 del codice di rito, nonché carenze
motivazionali della sentenza impugnata, essendosi i giudici di merito sostanzialmente
pronunciati (sia pure al solo fine di affermare la sussistenza del presunto falso) anche
su ipotizzate violazioni urbanistiche in punto di destinazione d’uso degli ambienti, in
assenza di contestazione e malgrado tali questioni dovessero intendersi riservate al
giudice amministrativo;

violazione dell’art. 483 cod. pen. e mancanza di motivazione, sia con riguardo alla
disamina dei profili di gravame mossi con riguardo alla decisione di primo grado, sia in
ordine alla prova dell’elemento soggettivo del reato de quo (la Corte territo-iale avrebbe
fatto ricorso a mere congetture, superando apoditticamente le censure difensive);

erronea valutazione del materiale probatorio, segnatamente della testimonianza di tale
Stocchino, che aveva riferito sull’avvenuta demolizione (comunque prima della
dichiarazione in rubrica, e nel giro di pochi giorni) delle opere che avrebbero potuto far
intendere una destinazione dei locali a fini diversi dallo sgombero;
violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen, nonché vizi della motivazione, in punto di
trattamento sanzionatorio.
Propone altresì ricorso il difensore del Melis, che deduce:
vizi della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta falsità
dell’attestazione in rubrica, atteso che l’ultimo accertamento sullo stato dei luoghi
precedette di circa un anno la data in cui fu presentata la dichiarazione medesima (e, a
quell’epoca, le condizioni degli immobili ben poterono essere diverse da quelle
riscontrate tempo prima);

concessioni, e si erano risolti nell’attestare la destinazione a locali di sgombero di piani interrati

inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, essendo state travisate le
prove offerte dalla difesa (fra cui la testimonianza dello Stocchino);
violazione delle leggi nn. 166/1975 e 457/1978, in ordine alla presunta rilevanza della
difformità della dichiarazione rispetto all’effettiva destinazione d’uso dei locali (si
sottolinea, anche qui, il dato obiettivo dell’altezza dei vani, rappresentata in termini
sicuramente corrispondenti alla realtà, mentre l’esistenza di eventuali rifiniture od opere
accessorie non avrebbe potuto intendersi dirimente in chiave accusatoria);
contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 521 ccd. proc. pen.,

ipotesi di abuso edilizio, fuori dai limiti del capo d’imputazione (abusi, comunque,
ravvisati su presupposti non emersi nel corso del processo);
carenze motivazionali in ordine al dolo che avrebbe animato il ricorrente, affermato
sulla base di dati congetturali e sforniti di prova concreta.
La difesa del Melis segnala, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del reato.
In data 11/01/2018, sono pervenuti:
una memoria nell’interesse del Pisu, con cui si insiste nelle doglianze già spiegate e si
contesta l’assegnazione del ricorso alla Settima Sezione Penale di questa Corte;
motivi nuovi da parte della difesa del Melis, che sostiene come il reato meriterebbe
comunque diversa qualificazione ex art. 481 cod. pen., non essendo un elaborato
progettuale – al pari degli allegati – destinato a provare la verità di quanto vi si attesta
(identici rilievi si leggono nella memoria dei difensori del coimputato).
Deve prendersi atto, in via preliminare, della sopravvenuta prescrizione dei delitti in
rubrica, non potendosi comunque sostenere che i motivi di ricorso – anche laddove suscettibili
di possibile rigetto – siano manifestamente infondati (specialmente laddove i difensori si
soffermano su specifici profili di presunta violazione della normativa edilizia, ovvero pongono
l’accento sulla mancata disamina, ad opera della Corte territoriale, del tema dello iato
temporale fra l’accertamento dello stato dei luoghi e la data della dichiarazione che si assume
difforme dal vero).
La causa di estinzione, risalendo i fatti al 19/06/2009 e dovendosi tenere conto delle
cause’ di sospensione occorse durante il giudizio di merito, risulta essersi perfezionata il
03/01/2017.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 24/01/2018.

essendosi la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, soffermata a valutare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA