Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21761 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21761 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMINI KAMAL nato il 21/08/1979

avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO
Kamal Amini ricorre personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante
la conferma della condanna pronunciata nei suoi confronti – in data 09/07/2015 – dal
Tribunale di Torino: la declaratoria di penale responsabilità del ricorrente riguarda
àddebiti di concorso in rapina, lesioni, furto e danneggiamento. Il Kamal, che non
impugna la decisione di merito con riferimento al primo delitto, deduce che il suo
coinvolgimento negli episodi successivi alla rapina sarebbe stato illegittimamente ritenuto

essersi trattato di iniziative autonome dei suoi concorrenti nel reato

ex a.t. 628 cod.

pen.; in particolare, non sarebbe emersa la prova di un consapevole contributo da lui
arrecato alle condotte altrui, non avendo egli neppure rafforzato il proposito criminoso di
costoto.
Il ricorso deve reputarsi inammissibile.
Il motivo di doglianza investe infatti profili di puro fatto, che non possono essere
ulteriormente sindacati in sede di giudizio di legittimità. Va peraltro rilevato come la
Corte territoriale abbia puntualmente esposto le ragioni dell’ipotizzat:o concorso
dell’imputato nelle condotte degli altri soggetti, anche valorizzando il particolare che egli
non ritenne in alcun modo di allontanarsi o di manifestare un qualunque segno di
possibile dissociazione, né al momento della rapina iniziale né quando i suoi complici si
impossessarono di una spranga e presero ad aggredire gli avventori di un esercizio
commerciale, danneggiandone gli arredi.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – al versamento in favore della Cassa delle Ammende della
somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
1

sulla base della mera presenza nei luoghi ove gli stessi si erano verificati, pui . emergendo

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