Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21760 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21760 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMPONI CLAUDIA nato il 05/10/1962 a FIDENZA

avverso la sentenza del 25/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Claudia Ramponi ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputata riguarda un addebito di furto aggravato.
La difesa deduce contraddittorietà della motivazione, facendo presente che:

persona offesa, che le accuse rivolte alla Ramponi non nacquero da propositi di
rivalsa (il presunto derubato, tale Ampollini, aveva avuto una relazione con la
donna ma era stato poi lasciato da costei);
lo stesso Ampollini si era rivelato non del tutto compos sui, e si era accertato
anche come egli fosse solito frequentare prostitute conosciute attraverso annunci
(che ben poterono sottrargli i gioielli di cui lamentò la sparizione);
non può costituire riscontro all’ipotesi accusatoria il rilievo che la Ramponi fu
coinvolta in un procedimento a carico di altro soggetto, visto che ne uscì con
formula liberatoria;
i monili rinvenuti presso l’abitazione dell’imputata, in ogni caso, erano stati a lei
donati dal denunciante, e neppure ne sarebbe stato appurato l’effettivo valore.
Il ricorso appare inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
doglianza.
Il difensore della Ramponi, infatti, non si confronta con gli argomenti evidenziati
dalla Corte territoriale, dove è puntualmente spiegato che l’Ampollini si decise a sporgere
denuncia dopo aver letto sulla stampa la notizia dell’arresto di un uomo che [imputata gli
aveva falsamente presentato come il proprio marito (per giustificare la necessità di porre
fine alla loro relazione): egli, dunque, si convinse di poter essere rimasto vittima di reati
contro il patrimonio, così come era accaduto ad altri (i giornali avevano parlato di una
estorsione ordita dalla coppia, anche se poi l’odierna ricorrente era stata assolta).
Pacifico, in ogni caso, il rilievo che la donna detenesse gioielli dell’Ampollini, il quale
aveva sempre escluso di avergliene fatto dono: né il medesimo coltivò fini di lucro, dal
momento che non intese neppure costituirsi parte civile (a definitiva conferma della sua
sostanziale attendibilità).
Va considerato che la circostanza aggravante della destrezza appare contestata
sull’insufficiente presupposto dell’avere la Ramponi approfittato di momenti di distrazione
del soggetto passivo, come si legge nella rubrica; tuttavia, non vi ,è spazio per assumere
determinazioni a riguardo, atteso che all’imputata sono state comunque riconosciute le
attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze di segno contrario (oltre
all’aggravante ex art. 625 n. 4 cod. pen., risulta contestato l’abuso di relazione di
convivenza, nonché la recidiva specifica ed infraquinquennale).

i giudici di merito muovono dall’assunto, smentito dalle dichiarazioni della stessa

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di C 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi
dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.
7—
/

P. Q. M.

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