Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21760 del 12/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21760 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DRUDI MARCO nato il 29/08/1976 a RIMINI

avverso la sentenza del 17/09/2015 del TRIBUNALE di RIMINI
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO;
lette/sent e le conclusioni del PG

Udit i dif sor Avv.;

Data Udienza: 12/05/2016

53519/15 RG

1

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Rimini con sentenza del 17.09.2015 ha applicato nei
confronti di Marco Drudi la pena di giustizia oggetto dell’accordo intervenuto con il
pubblico ministero e della relativa personale richiesta, per i reati di resistenza e
detenzione illecita di marijuana (ipotesi lieve): fatti del 16.09.2015.

l’intestazione della sentenza, ha prestato la sua opera in occasione dell’accordo e
della relativa richiesta di applicazione della pena). Sostiene che avrebbe dovuto
essere applicato l’art. 129 c.p.p., “quantomeno” in relazione al capo B, dovendosi
ritenere per le ragioni in fatto che indica l’uso personale della sostanza
sequestratagli; niente resistenza, poi, ma solo un gesto di stizza.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00, equa al caso, in
favore della Cassa delle ammende.
Le censure rivolte alla sentenza impugnata sono generiche e in fatto,
oltretutto incompatibili con la limitata cognizione del Giudice del `patteggiamento’,
tenuto conto dei capi di imputazione concretamente formulati, del tutto congrui ai
reati ritenuti in sentenza.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 12.5.2016

2. Ricorre ora l’imputato a mezzo del difensore avv. G. Renzi (che, secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA