Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2176 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2176 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BUCCIARELLI VINCENZO N. IL 23/10/1966
avverso la ihrithàdkn. 6033/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con ordinanza in data 24.10.2011 la Corte di Appello dì Roma, in accoglimento della
istanza del difensore di Eiucciarelli Vincenzo, il quale faceva presente di essere stato
nominato solo in data 23.102011 e chiedeva un breve rinvio per poter prendere
“cognizione degli atti e organizzare la difesa”, disponeva il rinvio dell’udienza al
2.72012, con sospensione dei termini di prescrizione.
Propone ricorso per cassazione Bucciarelli Vincenzo, a mezzo del difensore, per
abnormità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disposto la sospensione
della prescrizione in relazione al reato per cui si procede, pur non vertendosi in
alcuna delle ipotesi tassative previste dall’art.159 c.p.
2. 11 ricorso è manifestamente infondato.
A norma dell’art.586 c.p.p. l’impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del
dibattimento può essere
proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con
impugnazione della sentenza. Di tanto è consapevole lo stesso ricorrente che deduce
l’abnormitò dell’atto.
E’ pacifico che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.
L’abnormità dell’atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto
medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge
processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema
normativo, determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (cfr.
Cass.sez.un. 10.12.1997 n.17- Di Battista.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.25957 del 26.3.2009 (dep.il
22.6.2009), P.M. in proc.Toni ed altro, nell’affermare che non appare *conforme al
sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualitò del fenomeno,
dilatare il concetto di abnormità per utilizzarlo impropriamente per far fronte a
situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili” hanno
ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso “di esercizio da parte del
giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere
in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di
modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una
situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè
completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite
(carenza di potere in concreto)”.
Nel caso di specie palesemente non si é in presenza né di abnormità strutturale, né di
abnormità funzionale, rientrando l’atto nell’esercizio legittimo del potere dei giudici

1

OSSERVA

del dibattimento (di disporre la sospensione della prescrizione) e potendo essere
eventualmente impugnato, unitamente alla sentenza, nei successivi gradi di giudizio.
2.3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di turo
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il Consiglier est.
l Presidente

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