Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21759 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21759 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIZZABALLA EUGENIO nato il 09/12/1949 a SPIRANO
avverso la sentenza del 15/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Eugenio Pizzaballa ricorre personalmente per cassazione avverso la pronuncia
indicata in epigrafe, emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano; la

correlati alla gestione della “Eurocostruzioni” s.r.I., società dichiarata fallita nel maggio
2003.
Il ricorrente lamenta carenze motivazionali della sentenza impugnata, rilevando che:
la società suddetta era stata costituita dallo stesso Pizzaballa e da tale Bernardi,
poi nominato presidente del consiglio di amministrazione;
all’imputato era stata revocata la carica di componente del consiglio medesimo, ed
in seguito egli era stato querelato per appropriazione indebita di beni strumentali
esistenti in un cantiere, sul presupposto che appartenessero alla “Eurocostruzioni”;
la proprietà dei beni de quibus, tuttavia, non era stata oggetto di accertamento,
tanto che il procedimento incardinatosi per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. non
aveva avuto alcun seguito.
Il ricorso appare inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi di
doglianza.
La Corte di appello, infatti, ha congruamente chiarito come i beni in questione
fossero stati regolarmente annotati nelle seritture contabili della fallita, a riprova della
titolarità sugli stessi: inoltre, almeno per due macchinari (quelli di valore più elevato,
ovvero un escavatore ed un furgone), il curatore aveva appurato esservi stato l’effettivo
acquisto da parte della “Eurocostruzioni” con corrispettivo regolarmente pagato a fronte
di fattura emessa da Davide Pizzaballa, figlio dell’odierno ricorrente. Come parimenti
illustrato dai giudici di merito, le attrezzature di cui si discute, oggetto della contestata
distrazione, vennero mantenute presso un cantiere della fallita, pur dopo la risoluzione
del contratto presupposto: ma, guarda caso, furono nuovamente impiegate alla ripresa
dei lavori, curati da una diversa società facente capo a Maurizio Pizzaballa, altro figlio
dell’imputato.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento

delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

declaratoria di penale responsabilità dell’imputato riguarda addebiti di bancarotta,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/01/2018.

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