Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21758 del 24/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21758 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICCA ALFIO ARMANDO nato il 20/05/1955 a MIRTO

avverso la sentenza del 29/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Alfio Armando Ricca ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe,
emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Bologna; la declaratoria di penale
responsabilità dell’imputato riguarda un addebito ex art. 474 cod. pen. Il ricorrente
lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata, rappresentando che non

diverso soggetto nella cui disponibilità venne rinvenuto il materiale contraffatto.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, essendo fondato su motivi che afferiscono al
merito della vicenda (non ulteriormente sindacabili in questa sede): sia in primo che in
secondo grado, del resto, risulta emerso chiaramente che le transazioni relative alla
merce recante marchi non autentici – si trattava di orologi, apparentemente di elevato
valore, posti in vendita da tale Salvatore Giampiccolo – erano avvenute mediante
accrediti su carte poste-pay intestate al Ricca. La Corte territoriale ha financo smentito,
attraYerso una puntuale elencazione di contrarie risultanze documentali, l’assunto
difensivo secondo cui l’odierno ricorrente si sarebbe limitato a consentire al Giampiccolo
di utilizzare quegli strumenti, ignorando come lo avrebbe fatto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del Ricca al pagamento
delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà (v. Corte Cost.,
sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammence la somma
di € 2.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/01/2018.

Il Consigliere estensore
solo Micheli

sarebbero stati acquisiti a suo carico elementi di certezza quanto al concorso con il

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