Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21758 del 12/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 21758 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRAZZERI TEODOLINDA nato il 01/09/1973 a CATANIA parte offesa nel
procedimento
c/
CINI EDOARDO nato il 13/06/1966 a PIOMBINO

avverso il decreto del 14/07/2014 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Mb

L,

Culo ‘eug

4.

4 WG61.1.3.ò

c

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– ritenuto che II Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
CATANIA ha disposto, con decreto del 14/7/2014, l’archiviazione, per
infondatezza della notizia di reato, del procedimento a carico di Edoardo CINI;
– ritenuto che il difensore di Teodolinda STRAZZERI, Presidente della
Associazione “L’altra zampa” ONLUS, ha proposto ricorso per Cassazione contro il
decreto suddetto e ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha

archiviazione nonostante ne avesse fatto esplicita richiesta e non fosse stata
quindi fissata la relativa Camera di Consiglio;
– ritenuto che il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del decreto
di archiviazione condividendo le osservazioni del ricorrente;
– ritenuto che con memoria del 22/4/2016 il difensore della persona
sottoposta ad indagine ha segnalato che il decreto di archiviazione in questione
era stato emesso in esclusivo riferimento al reato di cui all’art. 378 cod. pen. e
che quindi la ricorrente non rivestiva in realtà lo stato di persona offesa dal reato
ma solo quello di danneggiata, con esclusione dell’obbligo di notifica della
richiesta di archiviazione;
– considerato che un esame degli atti ha consentito di accertare che in effetti
il decreto di archiviazione impugnato è relativo al reato di cui all’art. 378 cod.
pen. e che quindi, non era dovuta alla STRAZZERI, mera danneggiata, alcuna
notifica ex art. 408, comma 2 cod. proc. pen., come affermato in linea generale
da Cass. sez. 3 del 14/1/2009, Rv 242532 e, in particolare per il
favoreggiamento, da Cass. Sez. 6 n. 20679 del 11/2/2003, Rv 225858, così che
il ricorso va dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 500,00 euro a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 12 maggio 2016.

lamentato che la Associazione non fosse stata avvisata della richiesta di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA