Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21757 del 24/01/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 21757 Anno 2018
Presidente: MICCOLI GRAZIA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LETO VINCENZO nato il 14/03/1957 a MILANO

avverso la sentenza del 07/12/2015 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 24/01/2018

FATTO E DIRITTO

Il difensore di Vincenzo Leto ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei
donfronti del suo assistito dal Tribunale di Castrovillari e recante la conferma di una precedente
sentenza di condanna (del Giudice di pace di Corigliano Calabro) relativa a ur addebito di
minaccia.

l’assunto delle persone offese risulta smentito da altre testimonianze, irragionevolmente
trascurate o tacciate di inattendibilità da parte dei giudici di merito.
Il ricorso deve considerarsi inammissibile, sollecitando in sede di legittimità una non
consentita rivalutazione del materiale probatorio; va peraltro rilevato che il difensore del Leto
non si confronta con gli argomenti evidenziati dal Tribunale, laddove vengono esposte le
ragioni fondanti la ritenuta credibilità della versione accusatoria (una delle persone offese, pur
non avendo inteso costituirsi parte civile e perciò immune da sospetti quanto alle possibili
finalità di lucro perseguite, aveva comunque riscontrato in toto la ricostruzione dell’altra).
Non di meno, è necessario rilevare che la pena inflitta all’imputato eccede il limite
massimo di legge, giacché la norma ex art. 612 cod. pen., nel testo vigente al tempus
commissi delicti (il fatto è del marzo 2009), prevedeva una sanzione pecuniaria non eccedente
° i. 51,00 euro di multa: nella fattispecie concreta, invece, al Leto è stata irrogata la pena di
100,00 euro di multa,
Stante il chiaro errore di computo, cui può rimediare direttamente questa Corte
apparendo superfluo un annullamento con rinvio (il trattamento sanzionatorio può ben
ancorarsi sui minimi edittali), si impongono le determinazioni di cui appresso.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, che
ridetermina in C 50,00 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 24/01/2018.

La difesa lamenta carenze motivazionali della decisione impugnata, segnalando che

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