Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21756 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21756 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAZZATO DANILO nato il 29/08/1989 a CARIATI

avverso l’ordinanza del 09/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
e/-sentite le concl,arnifel PG
JI.it-c) il dif,iseré-

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO
1. Danilo Cazzato ha personalmente proposto, in data 20 febbraio 2018, ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza emessa il 9 febbraio 2018 dalla Corte d’appello di Catanzaro, con la quale veniva
rigettata un’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere dal predetto avanzata in
pendenza di una condanna alla pena di anni otto di reclusione ed euro 8.000.00 di multa per fatti
aggravati dall’art. 7 della legge n. 203/1991 e per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Nel ricorso si dichiara di proporre impugnazione avverso la su indicata ordinanza di rigetto,

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile sia per la omessa indicazione dei motivi che dovrebbero
sostenerlo, sia perché personalmente proposto dall’imputato, senza il patrocinio di un difensore iscritto
all’albo speciale della Suprema Corte di Cassazione, in violazione del disposto di cui agli artt. 571, comma
1 e 613, comma 1, cod. proc. pen.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto
riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme
a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018

riservandone i motivi.

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