Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21754 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21754 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AJMI AHMED nato il 27/06/1984

avverso la sentenza del 30/05/2015 del TRIBUNALE di PERUGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sy;idte le conclusioni del PG E.

9e1;40

Udit i difensor Avv.;

DEttioya, c4t e. lui 4e.4,2

Data Udienza: 12/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

– ritenuto che il Tribunale di PERUGIA, il 30/5/2015, ha pronunciato, nei
confronti di AJMI Ahmed imputato dei reati di cui agli artt. 110, cod. pen., 73
d.p.r. 309/0 e 337 cod. pen., sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod.
proc. pen., nella misura complessiva di due anni di reclusione con confisca del
denaro in sequestro;

lamentato, con il primo motivo, la sostanziale mancanza di motivazione della
sentenza impugnata, che si era limitata a dare atto della richiesta delle parti ma
non aveva valutato sufficientemente né la presenza delle condizioni per una
pronuncia di merito ex art. 129 cod. proc. pen. né la qualificazione giuridica dei
fatti e, con il secondo, che il Tribunale avesse disposto la confisca del denaro in
sequestro senza addurre alcuna motivazione sul punto specifico della
provenienza da reato della somma stessa;
– ritenuto che il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso
osservando che la confisca del denaro era obbligatoria, nel caso in esame, ex
art. 12 sexies d.l. 306/92;
– considerato che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la
motivazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., che segue ad un accordo
delle parti accettato integralmente dal Giudice, deve essere necessariamente
sintetica ed essenziale (Cass. Sezioni Unite 27/3/1992, Di Benedetto) e che il
richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il Giudice
abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Cass. sez. 6 del
1/4/2015 n. 15927, Rv 263082);
– considerato che il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto alla
confisca della somma di denaro (pari a 2.300,00 euro e non alla sola somma di
20 euro di cui alla imputazione del capo A) vanno applicate le disposizioni
dell’art. 240, comma 1 cod. pen. dettate in tema di confisca facoltativa, con
conseguente onere di motivazione circa l’esistenza di un nesso pertinenziale tra
la somma stessa e il reato e la conseguente qualificazione del denaro come
profitto dello stesso (Cass. sez. 3 n. 2444 del 23/10/2014 – dep. 2015 Anibaldi, Rv 262399);

2

– ritenuto che il ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione e ha

- considerato che non è applicabile al caso in esame l’art. 12 sexies d.l. 306/92
come sostenuto dal Procuratore generale in quanto la norma espressamente
esclude dalla sua applicabilità l’ipotesi di reato di cui all’art. 73 , comma 5 d.p.r.
309/90;
– considerato che il Tribunale ha totalmente omesso qualsiasi motivazione in
ordine alla esistenza del nesso pertinenziale e alla qualificabilità in termini di
profitto del reato della somma di denaro confiscata, così che la sentenza
impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di PERUGIA per nuovo esame sul

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia per
nuovo esame sul punto al Tribunaleeti PERWGIÀ; dichiara il ricorso inammissibile
nel resto.
Così deciso il 12 maggio 2016.

punto;

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