Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21754 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21754 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MELCHIORRE ANTONIO nato il 12/06/1977 a SALERNO

avverso la sentenza del 07/02/2018 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di Melchiorre Antonio ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Salerno del 7 febbraio 2018,
con la quale – su sua richiesta, concordata con il Pubblico Ministero – gli è stata
applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione
per il reato di cui all’art. 378 cod. pen.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione sia in

responsabilità, sia per la mancata esclusione della contestata e riconosciuta
recidiva, sulla base di una valutazione di equivalenza rispetto alle concesse
circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e
indeducibilità delle descritte censure.
L’art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l’art.
448 cod. proc. pen. inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che
restringe la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo
grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione (motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; difetto di correlazione tra
richiesta e sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea
qualificazione giuridica del fatto), configurando la previsione come una norma
speciale rispetto al canone generale delineato nell’art. 606 cod. proc. pen.
Nessuno di tali motivi, per vero, è stato dedotto a sostegno della proposta
impugnazione, che omette peraltro di considerare le congrue valutazioni dal
Giudice di merito espresse – sia pure con sintetiche formule che ben si attagliano
alla tipologia di decisione in oggetto – con riferimento ad entrambi i su indicati
profili di censura.
Non configurandosi, pertanto, le condizioni legittimanti la proposizione del
ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la
declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata

“senza

formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti
introdotto dalla citata legge n. 103/2017).

3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente

1

punto di accertamento dei presupposti e degli elementi costitutivi della penale

di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a
giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore
della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gaetano De Amicis

Giacomo Paolodi
9

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ati-

Così deciso il 07/05/2018

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