Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21753 del 12/05/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21753 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMANO MARCO nato il 23/03/1989 a MORBEGNO

avverso la sentenza del 23/04/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
SONDRIO
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO;
lette/se ttEle conclusioni del PG

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Uditi difens r Avv.;

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Data Udienza: 12/05/2016

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1

RITENUTO IN FATTO
1. Marco Romano ricorre avverso la sentenza con la quale il GUP di Sondrio,
tra l’altro, in data 23.04.2015 ha applicato nei suoi confronti la pena indicata dalle
parti ex art. 444 c.p.p., per reati di concorso in spaccio continuato di eroina,
dolendosi con due motivi che il GUP non abbia disposto la sospensione condizionale

senza alcuna motivazione.

2.

Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per

l’annullamento senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, nei termini che seguono, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Quanto al primo motivo, osserva la Corte che dall’esame della richiesta di
applicazione della pena presentata dal procuratore speciale con data 16 maggio
2014 risulta, al termine dell’indicazione del calcolo afferente ai vari passaggi, la
locuzione “pena definitiva: mesi 18 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con la
concessione, limitatamente alla pena detentiva, della sospensione condizionale della
pena ex art. 163 e segg. c.p.”. La richiesta di applicazione della sospensione
condizionale della pena può essere oggetto di condizione dell’accordo ovvero di
sollecitazione al giudice nell’ambito del suo apprezzamento discrezionale. Osserva
la Corte che in nessuna parte dell’istanza la applicazione della sospensione
condizionale della pena, limitatamente a quella detentiva, è stata espressamente
indicata come condizione cui era subordinata l’efficacia dell’accordo, come invece
necessario, se la prospettazione fosse stata quella dedotta dall’odierno ricorrente.
Non è infatti configurabile una condizione ‘implicita’, perché strutturalmente
incompatibile con l’istituto processuale.
In ordine al secondo motivo, risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice,
dopo aver dato conto delle ragioni per cui, imputato per imputato, accoglieva
l’accordo intercorso tra le parti in ordine ai singoli trattamenti sanzionatori, ha
trattato unitariamente le varie richieste di applicazione della sospensione
condizionale della pena, argomentando che la stessa “può essere concessa
soltanto” per due coimputati “in presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi”.

della pena detentiva, cui invece era stato subordinato l’accordo e che ciò abbia fatto

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2

Implicita, ma evidente, appare pertanto la spiegazione della non applicazione di tale
beneficio in favore degli altri imputati (tra cui Romano), per l’evidente assenza dei
presupposti soggettivi ed oggettivi nei loro confronti.
Ora, se tale motivazione potrebbe apparire non soddisfacente, si deve tuttavia
osservare che sul punto il ricorso è del tutto generico perché, a fronte di un
apprezzamento inequivoco ancorché sorretto da motivazione non specifica del
Giudice, non ha indicato alcuna ragione o fatto per sé idoneo al beneficio, in

appunto ed inevitabilmente, la originaria genericità del motivo.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12.5.2016

particolare proposto al Giudice prima della sua deliberazione. Ciò determina,

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