Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21753 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21753 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTOVITO GAETANO nato il 08/03/1981 a TARANTO
avverso la sentenza del 07/12/2017 del TRIBUNALE di TARANTO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclu-sighi del PG
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Data Udienza: 07/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di Santovito Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Taranto del 7 dicembre 2017, con la quale – su sua richiesta, concordata con il Pubblico
Ministero – gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anno uno di reclusione
per il reato di cui agli artt. 337, 582-585-576 e 635 cod. pen.
Nel ricorso si deducono vizi della motivazione in punto di accertamento della penale responsabilità,
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e indeducibilità delle descritte censure.
L’art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l’art. 448 cod. proc. pen.
inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza
di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione
(motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; difetto di correlazione tra richiesta e
sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea qualificazione giuridica del fatto),
configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell’art. 606
cod. proc. pen.
Nessuno di tali motivi, per vero, è stato puntualmente dedotto a sostegno della proposta
impugnazione.
Il profilo attinente alla supposta mancanza di motivazione circa la corretta qualificazione giuridica del
fatto è solo genericamente enunciato, senza tener conto del fatto che, al riguardo, la sentenza impugnata
si è espressamente pronunciata.
Non configurandosi, pertanto, le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione
previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,
in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata
“senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla
citata legge n. 103/2017).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto
riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme
a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018
Il Presi
Il Consigliere estensore
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nonché in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto ed alla entità della sanzione irrogata.