Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21751 del 20/04/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21751 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fontana Orlando, nato a San Cipriano D’Aversa, il 10/03/1973

avverso l’ordinanza del 26/01/2016 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalìa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Carlo Taormina e Giuseppe Stellato, che hanno
concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per l’accoglimento
dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l’appello proposto da
Orlando Fontana, così confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli con cui era stata disattesa la richiesta di

Data Udienza: 20/04/2016

revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere,
applicata all’appellante.

2. Ha in tal modo trovato conferma l’originario compendio di prova per il
quale, Orlando Fontana è stato ritenuto gravemente indiziato, in qualità di
extraneus, del delitto di corruzione aggravata dalla finalità mafiosa (art. 321
cod. pen., in relazione all’art. 319 cod. pen. ed all’art. 7 legge n. 203 del
1991), per avere egli corrisposto la somma di euro 50 mila ad un pubblico

contrario ai doveri di ufficio.
Detto atto era consistito nell’omesso sequestro probatorio (art. 253 coda
proc. pen.), da effettuarsi nel corso dell’operazione di polizia che aveva
condotto alla cattura del latitante Michele Zagaria, di un dispositivo
informatico (una pen drive) che si trovava all’interno del bunker di Via
Mascagni, a Casapesenna.
Si contesta all’indagato di aver agito con l’aggravante di agevolare il
clan del Casalesi, fazione Zagaria, sottraendo alle investigazioni i dati
contenuti nell’indicato dispositivo, posseduto dal solo Zagaria, in tal modo
garantendo al clan la sopravvivenza.

3. Il difensore di fiducia propone ricorso per cassazione avverso il
provvedimento reiettivo del Tribunale di Napoli, articolando due motivi.
3.1. Con il primo motivo, si fa denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione
agli artt. 190, 192 cod. proc. pen. e con riferimento agli artt. 319, 321 cod.
pen. ed all’art. 7 legge n. 203 del 1991).
Il ricorrente contesta di aver dedotto in fase di appello elementi di
novità che avrebbero dovuto condurre il Tribunale del Riesame a
diversamente determinarsi in ordine al ritenuto quadro indiziario e,
comunque, al connesso tema delle esigenze cautelari.
L’elemento di novità, immotivatamente svilito dal Tribunale, sarebbe
consistito nelle acquisizioni del verbale di sequestro del computer in cui
sarebbe stata inserita la chiavetta USB e della consulenza disposta dal P.M.
Dette acquisizioni avrebbero consentito di accertare che il dispositivo
non era conservato nel bunker, ove era stato tratto in arresto lo Zagaria, ma
in un computer rinvenuto nell’abitazione dei coniugi Inquieto e Massa, posta
al piano terra, al di sopra del covo del latitante.
La corretta localizzazione del supporto informatico, mai più ritrovato,
avrebbe sottratto attendibilità ai ritenuti contenuti del dispositivo — notizie
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ufficiale, appartenente alla Squadra Mobile di Napoli, quale prezzo di un atto

riservate riconducibili a rapporti e legami personali di Michele Zagaria — e,
attribuendo la disponibilità del primo alla figlia dei coniugi Inquieto e Massa,
avrebbe sostenuto la versione offerta da Rosaria Massa, per la quale il
supporto conteneva appunti scolastici della minore.
Evidenzia inoltre il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato, incorrendo
in vizio di motivazione per travisamento degli atti, non componendo in
debitamente i nuovi elementi dichiarativi, o comunque non dando piena
lettura agli elementi preesistenti: così, in particolare, per la deposizione

31 luglio 2015.
Secondo deduzione difensiva, infatti, Maurizio Zippo avrebbe
calunniosamente attribuito Io scambio tra il supporto informatico ed il
denaro ad Orlando Fontana anziché ad Orlando Diana, con cui il primo era in
società, e ciò per allontanare da sé e dal Diana ogni sospetto connesso
all’intervenuto scambio.
3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere violazione di

legge e difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod, proc.
pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.), per avere il Tribunale
omesso di valutare attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La denunciata omissione sarebbe valsa, quanto: alla risalenza della
condotta contestata ad oltre quattro anni prima; all’intervenuta cattura dello
Zagaria; all’avvio del giudizio di merito, con rito immediato, circostanza che
avrebbe cristallizzato le prove assunte in fase d’indagine; all’indicazione, ad
opera dell’indagato, di un domicilio fuori zona.
Il Tribunale non avrebbe poi apprezzato l’esistenza di esigenze cautelari
tali da consentire l’applicazione di un presidio cautelare meno afflittivo.
I giudici del riesame avrebbero infatti Ipervalutato’ gli esiti della
captazione di una conversazione, relativa a distinto capo di imputazione (il
n. 6), intercorsa tra il fratello del ricorrente ed un appuntato della Guardia di
Finanza, esiti stimati come affermativi di rapporti in atto tra i germani
Fontana, evidenza ritenuta come espressiva del pericolo di reiterazione delle
condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi della motivazione
del provvedimento impugnato per avere i giudici dell’appello cautelare
ritenuto integrati i gravi indizi di colpevolezza per la contestata ipotesi di
corruzione aggravata da finalità mafiosa, è infondato.
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Augusto Pezzella del 23 luglio 2015 e l’ interrogatorio di Maurizio Zippo del

Il Tribunale con motivazione sorretta da logica, e che non si presta,
come tale, a scrutinio per manifesta illegittimità, ha infatti correttamente
svilito la circostanza di fatto della localizzazione del supporto informatico.
Il diverso posizionamento del dispositivo USB, come congruamente
apprezzato dai giudici dell’appello cautelare, non vale a sottrarre rilievo,
integrando una sopravvenienza indiziarla legittimante la revoca della misura
(art. 299 cod. pen.), al dato, che resta invece fermo anche all’esito delle
dedotte sopravvenienze, dello scambio corruttivo tra il poliziotto infedele e

supporto informatico.
Il trafugamento non trova infatti giustificazione alcuna, come
adeguatamente rileva il Tribunale di Napoli, ove il contenuto del dispositivo
di memoria non avesse rivestito rilevanza.
Con argomentazioni non inficiate da motivazione carente, contraddittoria
o manifestamente illogica, il Collegio del merito cautelare compone
ragionevolmente gli esiti dichiarativi di prova (dichiarazioni di Augusto
Pezzella per la conversazione, intercettata, da questi avuta con il germano
Raffaele al quale riferiva di aver appreso da Maurizio Zippo dell’episodio
contestato; successivo interrogatorio del medesimo Pezzella) senza che le
dedotte sopravvenienze (interrogatorio dello Zippo del 31 luglio 2015)
valgano a definire alternative ed inconciliabili ricostruzioni indiziarie
dell’episodio.
La poi dedotta calunniosa lettura delle dichiarazioni dello Zippo che
avrebbe accusato l’indagato al fine di scagionare Orlando Diana, effettivo
autore dello scambio, come congruamente rilevato dal Tribunale non risulta
sostenuta da ragione alcuna.
L’interrogativo al quale il Tribunale consegna la stimata irrilevanza della
proposta, dal difensore, alternativo significato non esprime un mero ed
inconcludente artificio retorico, rispondendo, piuttosto, ad una chiara e
fisiologica evidenza: ad una condotta che si qualifichi come calunniosa deve
corrispondere, per la gravità che la condotta stessa riveste, una importante
e definita ragione.
L’inattendibilità del dichiarante Zippo, fatta valere dalla difesa, è poi
ricondotta, con motivazione ancora una volta sorretta da logica e pertinente
rispetto ai fatti ritenuti, a profili marginali del racconto, non in grado di
inficiarne il «nucleo», rappresentato dall’episodio per il quale Orlando
Fontana ha corrisposto 50 mila euro ad un poliziotto per entrare in possesso
di un dispositivo di memoria.

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l’indagato, collegato alla famiglia degli Zagaria, e della scomparsa del

2. Il motivo del ricorso sulle esigenze cautelari è del pari infondato, per
contenuti che sconfinano nella stessa inammissibilità.
In ragione della natura dell’introdotto rimedio cautelare, di impugnativa
di un provvedimento di rigetto di revoca della primigenia misura per dedotte
sopravvenienze, secondo i contenuti tipici dell’appello cautelare (art. 299
cod. proc. pen.), le censure mosse in ricorso, e dirette ad evidenziare il
difetto di attualità e concretezza del pericolo, sono manifestamente
infondate.

commissione del reato al ricorso in appello — elemento dalla difesa
espressamente posto all’attenzione del Tribunale a sostegno del dedotto
venir meno delle esigenze cautelari — è stato correttamente contenuto nella
sua portata dai giudici della cautela.
Il ‘tempo trascorso dalla commissione del reàto entra infatti a dare
contenuto, per i richiesti caratteri dell’attualità e della concretezza, ai
pericula libertatis, in sede di prima applicazione, divenendo oggetto di
impugnativa e di sindacato per la fase del riesame della misura (art. 292,
comma primo, lett. c), cod. proc. pen.).
In un procedimento di secondo grado, quale è l’appello cautelare,
diretto a condurre critica all’ ordinanza genetica di prima applicazione della
custodia in carcere, il decorso del tempo è elemento destinato ad acquistare
una positiva rilevanza al fine di escludere il rischio di reiterazione del reato,
solo se accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della
complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto (Sez. 2, n.
10808 del 16/12/2015, (dep. 2016), Mangiaracina, Rv. 266161).
Anche in seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile 2015,
n. 47 del 2015, per la valutazione della attualità del pericolo di reiterazione
di reati, il tempo trascorso dal fatto contestato non ha di per sé sufficiente
rilievo ai fini di ridimensionare le esigenze cautelari a fronte dell’assenza di
elementi idonei a mutare il quadro cautelare (Sez. 4, n. 5700 del
02/02/2016, Mandrillo, Rv. 265949).
In siffatto contesto, anche la presunzione relativa di adeguatezza della
custodia cautelare in carcere, operante — ai sensi del terzo comma
275 cod. proc. pen. — per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991,
conv. in legge n. 203 del 1991, può essere superata soltanto quando, in
relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti
che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, nella
inidoneità, allo scopo, della mera allegazione del tempo trascorso e della

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Il fattore tempo e quindi l’arco temporale che si distende dall’epoca di

durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo,
Rv. 266236).
Ove vi sia una presunzione, sia essa assoluta o relativa, infatti, la
struttura stessa della motivazione si inverte, divenendo il carcere misura
presuntivamente adeguata, la cui applicazione risulta giustificata in assenza
di elementi concretamente indicativi, anche in considerazione delle
allegazioni difensive, della idoneità preventiva di cautele meno afflittive.
In adesione agli indicati principi, il Tribunale ha correttamente e

far apprezzare come attenuato, il pericolo di reiterazione della condotta
criminosa, accompagnando siffatta conclusione alla valutazione della
pericolosità dell’indagato già apprezzata nell’originario provvedimento
applicativo della misura.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. All’indicata statuizione segue (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, iter Disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 20/04/2016

congruamente dato atto che nessun elemento è stato fornito per superare, o

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