Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21751 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21751 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOBLEA KEVIN nato il 25/10/1990 a COSENZA
avverso la sentenza del 10/01/2018 del TRIBUNALE di COSENZA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 07/05/2018
FATTO E DIRITTO
1. Noblea Kevin ha personalmente proposto, il 19 gennaio 2018, ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Cosenza del 10 gennaio 2018, con la quale – su sua richiesta, concordata con il
Pubblico Ministero – gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci di
reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 385 cod. pen.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento della
penale responsabilità, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare elementi a discarico
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile poiché personalmente proposto dall’imputato, senza il
patrocinio di un difensore iscritto all’albo speciale della Suprema Corte di Cassazione, in violazione del
disposto di cui agli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen., così come modificati dall’art. 1,
commi 54 e 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrati in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto
riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme
a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Gaetano De Amicis
Giacomb Paoloni
e
volti alla verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.