Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21750 del 07/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 21750 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI STEFANO RENE SALVATORE nato il 28/12/1990 a CATANIA

avverso la sentenza del 10/01/2018 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
lette/schtite le conclusipRi -déÍPG
difens

Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di Di Stefano Renè Salvatore ha propàsto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Tribunale di Catania del 10 gennaio 2018, con la.qgle – su sua richiesta, concordata con il
Pubblico Ministero – gli è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto e
giorni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 385, commi 1 e 3, cod. pen.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento della
penale responsabilità, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare elementi a discarico

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della descritta
censura.
L’art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l’art. 448 cod. proc. pen.
inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza
di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione
(motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; difetto di correlazione tra richiesta e
sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea qualificazione giuridica del fatto),
configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell’art. 606
cod. proc. pen.
Nessuno di tali motivi, per vero, è stato dedotto a sostegno della proposta impugnazione.
Non configurandosi, pertanto, le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione
previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,
in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata
“senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla
citata legge n. 103/2017).

3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto
riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme
a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018

volti alla verifica circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA