Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2175 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2175 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CHINEDUM STANLEY N. IL 13/10/1988
avverso la sentenza n. 6579/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 29/02/2012,
confermava la sentenza del Gup del Tribunale di Torino, in data 27/09/2011,
appellata da Chinedum Stanley, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09
ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti, e condannata alla pena di anni tre
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla misura della
pena inflitta
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato in
ordine alla misura della pena mediante valutazioni di merito immuni da errori di
diritto e conformi ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (vedi sentenza 2°
grado, pagg. 2,3).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto Chinedum
Stanley con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il P esidente
di reclusione ed C 12.000,00 di multa.