Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21749 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21749 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HANICH NADER nato il 12/05/1973

avverso la sentenza del 12/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Hanich Nader ha personalmente proposto, in data 13 ottobre 2017, ricorso per
cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Firenze il 12 maggio 2017,
e depositata il 21 luglio 2017, con la quale veniva integralmente confermata la decisione
di primo grado, che lo dichiarava colpevole dei reati di resistenza ed oltraggio continuati a
pubblico ufficiale, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di
accertamento della penale responsabilità con riferimento ad entrambi i reati in

pubblico e che le minacce rivolte all’agente della Polizia penitenziaria erano inidonee ad
impedirne l’esecuzione dell’atto di servizio.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile sia per la manifesta infondatezza e genericità
dei motivi che dovrebbero sostenerlo, siccome semplicemente enunciati senza
confrontarsi con le motivate e specifiche argomentazioni dai Giudici di merito
conformemente illustrate a sostegno del giudizio di penale responsabilità per entrambe le
fattispecie incriminatrici oggetto dei correlativi temi d’accusa, sia perché personalmente
proposto dall’imputato, senza il patrocinio di un difensore iscritto all’albo speciale della
Suprema Corte di Cassazione, in violazione del disposto di cui agli artt. 571, comma 1 e
613, comma 1, cod. proc. pen., così come modificati dall’art. 1, commi 54 e 63, della
legge 23 giugno 2017, n. 103, entrati in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata
causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000
(quattromila).

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/05/2018

contestazione, sul duplice assunto che l’istituto penitenziario non sarebbe un luogo

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