Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21748 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21748 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MORI SALAS LUIS FERNANDO nato il 23/01/1984

avverso la sentenza del 23/11/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il difensore di Mori Salas ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale
di Milano del 23 novembre 2017, con la quale – su sua richiesta, concordata con il Pubblico Ministero – gli
è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anno uno di reclusione per il reato di cui
agli artt. 81 cpv. e 385, comma 3, cod. pen.
Nel ricorso si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione in punto di accertamento della
penale responsabilità, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare elementi volti alla

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza della descritta
censura.
L’art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l’art. 448 cod. proc. pen.
inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità di impugnare la sentenza
di patteggiamento di primo grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione
(motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; difetto di correlazione tra richiesta e
sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea qualificazione giuridica del fatto),
configurando la previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato nell’art. 606
cod. proc. pen.
Nessuno di tali motivi, per vero, è stato dedotto a sostegno della proposta impugnazione.
Non configurandosi, pertanto, le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione
previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103,
in vigore dal 03/08/2017), la declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata
“senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla
citata legge n. 103/2017).

3. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto
riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme
a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018

verifica circa la sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen..

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