Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21747 del 07/05/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21747 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
CASCIANA IVAN ANGELO nato 11 15/09/1989 a GELA
DOMICOLI GIUSEPPE nato il 12/10/1989 a CATANIA

avverso la sentenza del 05/10/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
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Udit

Data Udienza: 07/05/2018

1. Con separati atti di impugnazione il difensore di Casciana Ivan Angelo e
di Domicoli Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.u.p. presso il Tribunale di Catania del 5 ottobre 2017, con la quale – su loro
richiesta, concordata con il Pubblico Ministero – è stata applicata, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anno uno di reclusione a Domicoli
Giuseppe e quella di mesi otto di reclusione a Casciana Ivan Angelo, con la
concessione della relativa sospensione condizionale, per il reato (capo sub A) di
cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (il Casciana) e per i reati [capi sub
B) e C)] di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (il
Domicoli).
Nei ricorsi si deduce il vizio di errata applicazione di legge in punto di
accertamento della penale responsabilità con riferimento al reato di cui all’art.
75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in quanto la misura di prevenzione applicata,
alla data del delitto contestato, non era efficace per essere stata decretata prima
di un significativo periodo di carcerazione del ricorrente. Nel ricorso del Domicoli
si contesta l’ulteriore vizio di errata applicazione di legge in punto di
accertamento della penale responsabilità con riferimento all’elemento psicologico
del reato di cui all’art. 337 cod. pen.
2. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità e manifesta
infondatezza delle su descritte censure.
L’art. 1, comma 51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l’art.
448 cod. proc. pen. inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che
restringe la possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo
grado con riferimento a quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione (motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato; difetto di correlazione tra
richiesta e sentenza; illegalità della pena o della misura di sicurezza e l’erronea
qualificazione giuridica del fatto), configurando la previsione come una norma
speciale rispetto al canone generale delineato nell’art. 606 cod. proc. pen.
Nessuno di tali motivi, per vero, è stato puntualmente dedotto a sostegno
delle proposte impugnazioni.
Non configurandosi, pertanto, le condizioni legittimanti la proposizione del
ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017), la
declaratoria di inammissibilità delle odierne impugnazioni va pronunciata “senza
formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti
introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
3. All’inammissibilità dei ricorsi consegue per legge la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di
colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia
stabilire nella misura di euro 4.000 (quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro quattromila in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2018

FATTO E DIRITTO

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