Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21746 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21746 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Balozi Bledar, nato in Albania il 25/09/1989

avverso l’ordinanza in data 01/03/2018 della Corte d’appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 1 marzo 2018, il Consigliere delegato del
Presidente della Corte d’appello di Venezia ha convalidato l’arresto di Bledar
Balozi, effettuato in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso
dall’autorità giudiziaria tedesca per il reato di furto in abitazione, ed ha disposto
l’applicazione, nei confronti del medesimo, della misura della custodia cautelare
in carcere, per garantire che la persona richiesta non si sottragga alla consegna.

Data Udienza: 04/05/2018

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe l’avvocato Vittorio Sgromo, difensore di fiducia di Bledar Balozi,
articolando un unico motivo, con quale si denuncia violazione di legge, con
riferimento agli artt. 274, comma 1, lett. b), 13, comma 2, e 9, commi 4 e 5, I.
n. 69 del 2005, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1,
lett. c) ed e), cod. proc. pen., in rapporto all’insussistenza del pericolo di fuga.
Si deduce che la motivazione sul punto è meramente tautologica, e non

possibilità di allontanamento clandestino della persona richiesta, come invece
richiede la giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. L’ordinanza impugnata ha ravvisato il rischio che il ricorrente, colpito da
mandato di arresto europeo dall’autorità giudiziaria della Repubblica federale
tedesca per il reato di furto in abitazione, si sottragga alla consegna, in ragione
della gravità del fatto, dell’entità della pena irroganda e della personalità del
medesimo, allo stato detenuto in carcere per numerosi episodi di reati contro il
patrimonio commessi in Italia.
Si tratta di motivazione adeguata specie in considerazione della pluralità di
titoli di detenzione attualmente in esecuzione per reati omogenei.

3. All’infondatezza delle censure dedotte, segue il rigetto del ricorso e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 maggio 2018.

Il Consigliere estensore
Ante9nio Corb(o

4

Il Presidente
Stefano Mogini

t

evidenzia alcuna circostanza sintomatica, specifica e rivelatrice di una reale

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