Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21745 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21745 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rao Rosario, nato a Cinquefrondi il 26/11/1981

avverso l’ordinanza in data 14/09/2017 del Tribunale di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberto
Aniello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 14 settembre 2017, il Tribunale di Reggio
Calabria ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Rosario Rao avverso il
provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti del
medesimo emesso dalla Corte d’appello di Reggio Calabria per particolare
complessità del dibattimento a norma dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.

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Data Udienza: 04/05/2018

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza indicata in
epigrafe l’avvocato Guido Contestabile, difensore di fiducia di Rosario Rao,
articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in
riferimento all’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a
norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo
alla sussistenza della particolare complessità del dibattimento.
Si deduce che il provvedimento impugnato ha valorizzato la gravità delle
imputazioni, concernenti il reato di associazione per delinquere e reati fine, tra

senza considerare che, secondo la giurisprudenza, ai fini della sospensione dei
termini ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., è fondamentale una valutazione
prognostica sull’attività da compiere. Si aggiunge che il processo è relativo a soli
tre imputati e concerne solo otto capi di imputazione, e che l’ordinanza non
spiega, in relazione alla oggettiva situazione processuale, perché il dibattimento
debba essere considerato di particolare complessità. Si osserva, ancora, che non
possono assumere alcun rilievo né il carico di lavoro dell’ufficio giudiziario, e dei
suoi componenti, né gli impegni professionali dei difensori, e che, come osserva
Corte cost., sent. n. 408 del 2005, la concreta durata della custodia deve
dipendere da fatti obiettivi ed immediatamente rilevabili e non «da una
imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del “potere cautelare”».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito
precisate.

2. A norma dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. i termini di durata
massima della custodia cautelare possono essere «sospesi, quando si procede
per taluno dei reati indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in
cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o
nel giudizio sulle impugnazioni».
2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine alla
“particolare complessità” del giudizio, innanzitutto, implica un apprezzamento di
carattere prognostico, da formulare con riguardo non all’attività già espletata,
ma all’attività da compiere (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015,
Curcio, Rv. 264054, nonché, con specifico riferimento al dibattimento di appello,
Sez. 2, n. 44625 del 12/07/2013, Alosi, Rv. 257514).

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cui quello di tentato omicidio, nonché la «complessità dell’attività di indagine»,

Ai fini di tale apprezzamento, da riferire al dibattimento nella sua interezza,
e non alle posizioni dei singoli imputati (Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012,
Focarelli, Rv. 252839), possono rilevare la sopravvenienza di nuove difficoltà
tecniche che si innestano su una attività istruttoria già complessa (v. Sez. 6, n.
15884 del 06/04/2016, Zona, Rv. 266544, la quale ha valorizzato il
danneggiamento di un supporto informativo relativo alla trascrizione di
conversazioni intercettate, caratterizzata da molteplicità, lunghezza e difficile
intellegibilità), ovvero ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei

esempio, Sez. 5, n. 21325 del 27/04/2010, Raggi, Rv. 247308).
Con specifico riguardo al giudizio di appello, si è evidenziato che, mentre
non costituisce presupposto necessario la rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale (cfr., ad esempio, Sez 2, n. 16361 del 02/04/2008, Diana, Rv.
240410, e Sez. 1, n. 2669 del 10/01/2005, Favasulli, Rv. 230555), assumono
significato il numero degli imputati, il numero e la gravità delle imputazioni, la
quantità e qualità delle questioni da esaminare (v., tra le altre, Sez. 2, n. 23872
del 05/03/2014, Riviezzi, Rv. 259828, e Sez. 2, n. 29395 del 27/06/2012, Cante,
Rv. 253327). Si è poi anche precisato che la gravità dei fatti e la necessità di
studio del materiale probatorio, già formato in primo grado, non possono
costituire motivi per ritenere complesso il dibattimento, perché l’esame degli atti
istruttori deve precedere la celebrazione del giudizio di appello, mentre la
complessità delle questioni diventa rilevante in quanto incide sui tempi della
discussione (così Sez. 1, n. 628 del 18/12/2009, dep. 2010, Mennetta, Rv.
245991).
2.2. Ad avviso del Collegio, il dato testuale dell’art. 304, comma 2, cod.
proc. pen., il quale collega la sospensione ai tempi di svolgimento delle udienze e
di deliberazione della sentenza, induce a ritenere, in linea con l’indicata
elaborazione giurisprudenziale, che la valutazione relativa alla “particolare
complessità” del giudizio deve essere effettuata avendo riguardo all’attività da
compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio, e non
anche all’attività di studio degli atti già presenti all’incarto processuale, la quale è
da eseguire, fisiologicamente, prima e fuori del dibattimento.
E’ poi ragionevole affermare che i criteri seguiti dal giudice di merito per
ravvisare la complessità del giudizio debbono essere oggetto di espressa e
puntuale motivazione, in modo da rendere oggettivamente verificabile la
correttezza del ragionamento svolto. Invero, l’art. 13 Cost., dopo aver premesso
che la libertà personale è inviolabile, dispone: «Non è ammessa forma alcuna di
detenzione […], se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge». Del resto, costantemente la giurisprudenza di
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mezzi e delle strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (cfr., ad

legittimità afferma che la valutazione sulla particolare complessità del giudizio è
sì un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, ma sempre se
adeguatamente motivato (cfr., per questa precisazione, tra le altre, Sez. 6, n.
28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054, nonché Sez. 2, n. 36638 del
17/04/2013, Leo, Rv. 256063).

3. L’ordinanza impugnata, a fondamento della decisione “confermativa” della
particolare complessità del dibattimento, riprende testualmente l’originario

Precisamente, si premette che, in primo grado, il ricorrente ed un altro
imputato sono stati condannati in primo grado quali organizzatori di
un’associazione di tipo mafioso, mentre un terzo imputato è stato condannato
quale partecipe, nonché tutti e tre per tentato omicidio e reati concernenti le
armi aggravati a norma dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Si rappresenta, poi, che:
a) le questioni da affrontare in fatto e diritto sono molteplici, anche alla luce
degli appelli degli imputati; b) vi è stata una consistente attività di indagine,
documentata dalla ponderosa sentenza di primo grado; c) occorre tener conto
degli impegni dei difensori degli imputati; d) è impossibile fissare udienza con
cadenza quotidiana anche per gli impegni dei componenti del Collegio.
Si conclude che la motivazione è congrua perché ha riguardo non solo al
numero degli imputati, ma anche alla gravità delle imputazioni ed alla
complessità dell’attività di indagine.

4. La motivazione esposta è inficiata da vizi logici e giuridici.
Si è detto che la valutazione relativa alla “particolare complessità” del
giudizio deve essere effettuata avendo riguardo all’attività da compiere nel corso
della celebrazione del dibattimento o del giudizio, e non anche all’attività di
studio da eseguire fisiologicamente prima e fuori del dibattimento. Di
conseguenza, il riferimento alla gravità delle imputazioni ed alla complessità
dell’attività di indagine si presenta in sé privo di significato.
Il numero degli imputati, che appare ridotto a tre, ed il numero delle
imputazioni, indicato in otto dalla difesa, è, di certo, in sé, non dirimente.
Molto più significativo potrebbe essere il riferimento alla complessità e
molteplicità delle questioni da esaminare, ove queste incidano sui tempi della
discussione o, più in generale, delle attività da compiere nel corso del processo.
Tuttavia, l’ordinanza impugnata nulla di preciso espone in proposito, sicché detto
riferimento resta meramente assertivo.

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provvedimento di sospensione emesso dalla Corte d’appello.

5. I vizi rilevati impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata per una
nuova deliberazione della questione circa la sussistenza della particolare
complessità del dibattimento.
Nel compiere la nuova valutazione, il giudice del rinvio terrà conto delle
indicazioni precedentemente esposte. In particolare, il giudizio di particolare
complessità del dibattimento sarà effettuato avendo riguardo all’attività da
svolgere nel corso della celebrazione del dibattimento, e non anche all’attività di
studio da eseguire fisiologicamente prima e fuori di questo. Inoltre, gli elementi

indicazione, al fine di consentire un effettivo sindacato di congruità tra gli stessi
e le conclusioni raggiunte in ordine alla particolare complessità del giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Reggio Calabria, sezione per il riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 4 maggio 2018.

fattuali posti a fondamento della valutazione saranno oggetto di compiuta

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