Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21744 del 04/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21744 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso straordinario proposto da:
Fazi Roberto, n. Latina 24.1.1982
avverso la sentenza n. 3917/17 della Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Penale del 13/09/2016
Data Udienza: 04/05/2018
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni
rilevato
che Roberto Fazi ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis
cod. proc. pen. avverso la sentenza indicata con cui la Seconda Sezione Penale
di questa Corte di Cassazione ne ha rigettato il ricorso proposto avverso la
sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa nei suoi confronti il 23/06/2015 e
5/1t\ d
che lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione ed C 2.000,00 di
multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110. 528 e 648 cod. pen.;
che il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata emessa in violazione del principio, oggi codificato dall’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per
cui la sentenza d’appello che abbia riformato l’assoluzione dell’imputato disposta
in primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative
deve necessariamente passare per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
che inoltre già in primo grado il Tribunale di Latina, pur assolvendolo, aveva
disposto ex officio l’espletamento di una perizia volta a stabilire la compatibilità
delle immagini catturate dall’impianto di videosorveglianza presente sul luogo
della rapina con le proprie caratteristiche somatiche, a certificazione dell’assoluta inidoneità delle prove anche testimoniali fin ad allora assunte e per contro
valorizzate dalla Corte territoriale per ribaltare la pronuncia assolutoria di primo
grado;
che come la stessa articolazione del ricorso evidenzia, si verte in un caso di
manifesta insussistenza delle condizioni per attivare il rimedio dell’impugnazione
straordinaria di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., riservato dalla legge a far
emergere errori materiali o di fatto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di
Cassazione e non certo al fine di consentire la revisione dei provvedimenti medesimi, nella specie mediante deduzione di un preteso errore di fatto o di tipo
percettivo semplicemente insussistente;
che nella pronuncia impugnata, infatti, la Corte di Cassazione ha chiaramente
evidenziato che la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma
non si è basata su una diversa valutazione del contenuto e della portata delle
dichiarazioni testimoniali, essendo solo mutata
primo grado (pag. 4), risultando perciò ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
per contro omessa dalla Corte d’appello territoriale;
che dunque anche a ritenere, come propugna il ricorrente, in ipotesi errata la
valutazione dell’iter procedimentale e del compendio probatorio operato nella
sentenza impugnata, ciò che si invoca è di procedere ad una vera e propria revisione nel merito della pronuncia che ha definito il giudizio ordinario di legittimità,
operazione processuale incompatibile con le ristrette finalità del mezzo straordinario d’impugnazione di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen.;
che deve, infatti, essere decisamente confutata l’asserzione, che il ricorrente
suo connotato di eccezionalità, fino a legittimarsene l’impiego quale strumento
volto a porre rimedio ad errores in procedendo o in iudicando verificatisi nel
corso del giudizio di cassazione e non altrimenti eliminabili, come una ‘sorta di
valvola di chiusura del sistema da azionare quando risulta necessario garantire i
diritti inviolabili della persona, sacrificando il rigore delle forme alle esigenze
insopprimibili della verità e della giustizia reale’;
che risulta, infine, del tutto inconferente il richiamo al precedente giurisprudenziale da cui è stata tratta la precedente asserzione, rappresentato da Sez. U,
n. 624 del 26/09/2001, P.G. e PC in proc. Pisano, Rv. 220442 che riguarda in
via prevalente l’istituto della revisione, anch’essa certamente ascrivibile al novero delle impugnazioni straordinarie, ma avente ambito applicativo diverso, più
ampio e variegato di quello circoscritto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.;
che l’impugnazione proposta risulta, pertanto, inammissibile, dovendo il ricorrente essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di C 4.000,00 (quattromila)
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, 04/05/2018
reputa per contro pacifica, che il ricorso straordinario abbia perso nel tempo il