Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21743 del 04/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 21743 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CORBO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Moretti Mario, nato a Sant’Elpidio a Mare il 29/04/1964
avverso la sentenza del 21/11/2017 del Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 21 novembre 2017, il Tribunale di Fermo ha
applicato a Mario Moretti, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. e ss., la pena di
venti giorni di arresto, con traduzione al luogo del rimpatrio dopo lo sconto della
sanzione, per il reato di violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio
di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 3 ottobre 2016.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe l’avvocato Giuliano Giordani, difensore di fiducia dell’imputato,
Data Udienza: 04/05/2018
formulando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione, avendo riguardo alla qualificazione giuridica del fatto. Si deduce,
precisamente, che il giudice ha l’obbligo di procedere ad una verifica non
meramente formale della qualificazione giuridica del fatto, esponendo congrua
motivazione, e che, invece, nulla di ciò risulta dalla sentenza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile perché formula motivi diversi da quelli consentiti
a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza
può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo
quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente
eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore
manifesto (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
272026).
Ciò posto, deve osservarsi che la contravvenzione al foglio di via obbligatorio
è configurabile anche nel semplice transito del prevenuto nel territorio del
comune in cui gli era stato inibito di rientrare (cfr. Sez. 1, n. 46973 del
06/11/2013, Di Fratta, Rv. 258058) e che è stata ritenuta manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina del foglio di via
obbligatorio per contrasto con gli artt. 16 e 117 Cost., quest’ultimo con
riferimento all’obbligo dello Stato di interpretare le norme interne
conformemente ai principi enunciati dalla CEDU (Sez. 1, n. 2744 del 09/06/2016,
dep. 2017, Valente, Rv. 269408). Nel caso di specie, l’imputazione evidenzia che
l’imputato: a) era stato destinatario di foglio di via obbligatorio del Questore
notificatogli il 21 ottobre 2014, con cui gli si imponeva il divieto di far rientro nel
comune di Porto Sant’Elpidio per la durata di tre anni; -) in data 3 ottobre 2016
è stato controllato dai Carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio all’interno
del territorio comunale. Deve escludersi, quindi, qualunque eccentricità della
qualificazione giuridica del fatto rispetto al contenuto del capo di imputazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna delle
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro duemila,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
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Come si è già più volte rilevato nella giurisprudenza di legittimità, in tema di
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Antri() Corbo
Stefano Mogini
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Così deciso in data 4 maggio 2018