Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21741 del 24/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 21741 Anno 2016
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
Francioso Giorgio, nato a Enna il 23/06/1966
Ferrone Ilario, nato a Napoli il 01/01/1947

avverso la sentenza del 13/06/2013 della Corte d’appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata
limitatamente al trattamento sanzionatorio e che il ricorso sia rigettato nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, in parziale riforma della sentenza
impugnata del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Fermo del 22 aprile
2004, la Corte d’appello di Ancona ha rideterminato la pena inflitta, tra gli altri, a
Giorgio Franciosi in anni due di reclusione e euro 4000 di multa, con revoca della
pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, per il reato di cui agli artt. 81,
comma 2, 110 cod. pen e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e ad Dario
Perrone in anni tre e mesi quattro di reclusione e euro 18.000 di multa, per tre
violazioni degli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, in relazione a sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Data Udienza: 24/03/2016

2. Nel ricorso presentato nell’interesse di Ilario Perrone, l’Avv. Antonio Di
Blasio ha chiesto che il provvedimento sia cassato per vizio di motivazione in
relazione, per un verso, al giudizio di penale responsabilità espresso dalla Corte,
là dove, con motivazione stereotipata e scarna, ha disatteso le specifiche censure
dedotte con l’atto d’appello; per altro verso, alla determinazione della pena,
avendo il Giudice d’appello trascurato di considerare la condotta processuale e la
personalità dell’imputato, con particolare riferimento all’età ed all’assenza,
all’epoca dei fatti, di gravi e recenti pregiudizi penali.

fiducia Avv. Giovanni Galeota ha chiesto l’annullamento della sentenza per i
seguenti motivi:
3.1. violazione di legge penale in relazione agli artt. 133 e 110 cod. pen., per
avere i Giudici di merito omesso di considerare che l’assistito è incensurato, è ben
inserito nel contesto sociale, familiare e lavorativo ed ha mantenuto una condotta
corretta durante tutto il corso del processo; che, d’altra parte, fa difetto una prova
certa della finalizzazione della sostanza stupefacente allo spaccio, stante l’illogicità
della lettura delle intercettazioni telefoniche, connotate da un linguaggio criptico,
e l’acquisizione al fascicolo del procedimento di elementi certi a smentita
dell’ipotesi d’accusa;
3.2. violazione di legge penale, errata valutazione delle prove e travisamento
delle intercettazioni ambientali, stante l’incertezza del contenuto dei dialoghi e
l’assenza di elementi esterni a riscontro della tesi d’accusa, con conseguente
sussistenza dei presupposti per l’assoluzione, quantomeno ai sensi dell’art. 530,
comma 2, cod. proc. pen.;
3.3 violazione di legge penale ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali
e telefoniche ai sensi degli artt. 267, 268 e 271 cod. proc. pen., stante la mancanza
di motivazione dei decreti del pubblico ministero in merito all’utilizzo di impianti in
dotazione alla polizia giudiziaria ed alle eccezionali ragioni d’urgenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Ilario Ferrone deve essere dichiarato inammissibile.
2. Ed invero, gli argomenti posti a base della impugnazione, oltre a costituire
mera replica di quelli già dedotti in appello ed a non confrontarsi con le puntuali
argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale in risposta, si appalesano
comunque generici e sviluppati sul piano del fatto, là dove mirano a proporre una
rilettura delle emergenze processuale in chiave favorevole all’imputato, anzichè
dedurre vizi rientranti nell’alveo di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
3. Ad ogni modo, la Corte anconetana ha dato puntualmente atto delle ragioni
per le quali abbia stimato corretta l’interpretazione degli scambi verbali intercettati
compiuta dal primo giudice, con considerazioni scevre da illogicità manifesta,
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3. Nel ricorso proposto nell’interesse di Giorgio Francioso, il difensore di

evidenziando altresì come il ricorrente si sia limitato a contestare la lettura delle
captazioni e non abbia offerto una spiegazione alternativa altrettanto plausibile di
quella recepita nella decisione appellata (v. pagine 4, 5 e 6 della sentenza
impugnata)
4. Sotto diverso aspetto, va rilevato come il Collegio di merito abbia fatto
buon governo della regula iuris secondo la quale gli indizi raccolti nel corso di
conversazioni telefoniche intercettate possono certamente costituire fonte diretta
di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, qualora siano gravi, precisi

non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) per il ruolo
ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione di cui fanno parte, non vi
sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d)
non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all’altro
(Cass. Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398; Cass. Sez. 1, n. 37588
del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260842).
In conformità a tale indicazione ermeneutica, la Corte ha congruamente
argomentato come le espressioni “pelli”, “casse” e “camicie” – per citare quelle
ricordate in sentenza -, non possano avere spiegazione diversa da quella fatta
propria dal Gup. Conclusione che – come il Giudice d’appello ha puntualmente
aggiunto – risulta convalidata dalle ammissioni fatte da parte degli stessi imputati
Gambacorta, Antonio Ferrone e Ilario Ferrone, nonché dallo scambio di un
“qualcosa” osservato direttamente dagli operanti presso la stazione ferroviaria di
Porto Sant’Elpidio tra Perrone e Francioso (sebbene i due indagati non venissero
al momento fermati per non compromettere l’attività investigativa ancora in corso)
e dai numerosi incontri fra gli indagati monitorati dagli agenti di polizia giudiziaria
nel corso delle indagini (v. pagina 5).
5. Ineccepibile è la motivazione della sentenza in verifica con riguardo alla
determinazione della pena. La Corte d’appello ha invero ben esplicitato le ragioni
(segnatamente la stabile e prolungata attività di spaccio svolta, i collegamenti con
organizzazioni anche di maggior peso al di fuori dei confini marchigiani ed il
comportamento processuale), in considerazione delle quali abbia stimato il fatto
non inquadrabile nella invocata ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, che – pur
divenuta fattispecie autonoma di reato all’esito della legge 16 maggio 2014, n. 79
– presuppone che, avendo riguardo ai diversi elementi normativamente indicati,
sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli attenenti all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), la lesione del bene giuridico
protetto si atteggi in termini di modesta gravità del fatto (Sez. 4, n. 6732 del

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e concordanti e cioè allorchè: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b)

22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015,
Xhihani, Rv. 263651).
Ora, non è revocabile in dubbio che gli elementi valorizzati dalla Corte siano
dimostrativi di un agire teso a favorire la circolazione degli stupefacenti e si
pongano in evidente distonia rispetto alla ratio della lieve entità del fatto, che si
giustifica in presenza di condotte di minor disvalore sociale, suscettibili di recare
una minima lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma
incriminatrice, che va riferito all’interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del Ferrone, oltre che al pagamento delle spese
del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare
in 1.500,00 euro.
7. La sentenza impugnata nei confronti di Giorgio Francioso deve, di contro,
essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
8. Preliminarmente, in relazione al terzo motivo di ricorso, mette conto
rilevare come, nell’atto d’appello, il ricorrente non avesse dedotto l’eccezione di
inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche ai sensi degli artt. 267,
268 e 271 cod. proc. pen., di tal che la censura si appalesa inammissibile, in
quanto extra devolutum, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
E ciò a tacer del fatto che, trattandosi di sentenza pronunciata all’esito del
giudizio abbreviato, gli eventuali vizi afferenti ai decreti autorizzativi delle
intercettazioni sarebbero comunque sanati dalla scelta del negozio processuale di
tipo abdicativo (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 – dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv.
216246).
Netto in tale senso è l’insegnamento di questa Corte, alla stregua del quale,
in tema di intercettazioni, la mancanza nel decreto di esecuzione di motivazione
sull’impiego di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica,
non integra un’ipotesi di inutilizzabilità patologica e non è, pertanto, deducibile nel
corso del giudizio abbreviato né, per la prima volta, in sede di legittimità (da
ultimo, Sez. 1, n. 472 del 03/11/2015 – dep. 08/01/2016, Marzoki, Rv. 265853)
9. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia omesso di
dare un’adeguata risposta in merito alla doglianza difensiva, fatta oggetto di
specifico motivo d’appello, concernente la prova della destinazione ad un uso non
esclusivamente personale della sostanza ricevuta dal Ferrone, limitandosi ad
affermare – del tutto assertivamente – che il ricorrente si prestava a fare da
intermediario dei Ferrone per i piccoli acquirenti locali (v. pagina 6 della sentenza).

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sostanze droganti.

10. Giusta la non inammissibilità del ricorso di Francioso, avuto riguardo al
tempus commissi delicti, il reato al medesimo ascritto risulta estinto per
prescrizione.
Avuto riguardo alle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso e tenuto
conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado
sulla base delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, non ricorrono, d’altra
parte, le condizioni per applicare il disposto di cui all’art. 129, comma 2, cod.
proc. pen.

presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, cod. proc.
pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del
fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza
penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di
“apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di
accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244274; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23680 del 07/05/2013,
Rizzo, Rv. 256202).
Situazione di evidenza dell’innocenza dell’imputato che, tenuto conto dei
fatti così come ricostruiti nelle sentenze di primo e secondo grado, non può
ritenersi sussistente nella specie.
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Francioso Giorgio
perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso
proposto da Ferrone Ilario che condanna al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2016

Il consigliere estensore

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare anche a Sezioni Unite, in

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