Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21741 del 10/04/2018


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 21741 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto dalla terza interessata
Moccia Michelina, nata a Napoli il 18/12/1929
nel procedimento contro Barbieri Salvatore

avverso il decreto del 22/02/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michelina Moccia, quale persona terza interessata, ricorre, a mezzo dei
suoi procuratori speciali, avv. Sergio Cola e Andrea Imperato, per l’annullamento
del decreto in epigrafe indicato, con il quale il Tribunale di Napoli rigettava
l’istanza presentata nel suo interesse per la revoca della confisca di un immobile
disposta ai sensi della I. n. 575 del 1965 nei confronti di Salvatore Barbieri con
decreto emesso nel 2007 dal medesimo Tribunale, divenuto irrevocabile il 27
novembre 2015.

Data Udienza: 10/04/2018

Nell’atto di impugnazione, la ricorrente, nel riportare i contrastanti arresti
della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione del provvedimento
che abbia rigettato l’incidente proposto dal terzo che non abbia partecipato al
giudizio di prevenzione, chiede preliminarmente che il ricorso sia convertito in
opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., al fine di poter trattare
l’impugnazione in un secondo giudizio di merito, e denuncia, nel diverso caso,
censure di violazione di legge e vizio di motivazione.
In data 5 aprile 2018, il difensore della ricorrente ha presentato una

2. Preliminarmente va rilevato che, ai sensi dell’art. 117 del Codice
antimafia, le disposizioni del Libro I, tra cui anche l’art. 28 che disciplina la
revocazione della confisca, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di
applicazione della misura di prevenzione: in tali casi continuano ad applicarsi le
disposizioni previgenti.
Nel caso in esame la confisca risulta adottata ai sensi della disciplina
previgente e quindi correttamente il terzo, che non risulta non aver partecipato
al procedimento di prevenzione, ha proposto la sua istanza tramite incidente di
esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione, individuato nello stesso che aveva
adottato il provvedimento, e cioè il Tribunale di Napoli, Sezione delle misure di
prevenzione (in tal senso si era tra l’altro già pronunciata questa Corte in
relazione ad una precedente istanza di revoca presentata dalla ricorrente, Sez. 5,
n. 45674 del 03/07/2015, Moccia, non massimata).
E’ infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità che la
legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca,
disposto ai sensi dell’art. 2-ter, comma 3, I. 31 maggio 1975 n. 575 spetta solo a
chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato messo in grado
di parteciparvi, mentre chi non sia stato chiamato a prendervi parte e comunque
non vi abbia preso parte può far valere l’inefficacia nei suoi confronti della
confisca mediante incidente di esecuzione (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep.
2007, Auddino, Rv. 234956).
Avverso l’ordinanza che ha deciso sull’istanza della ricorrente non è
ammesso il ricorso per cassazione.
Ed invero il combinato disposto dell’art. 676, comma 1, e art. 667, comma
4, cod. proc. pen., impone di ritenere che contro il provvedimento emesso in
materia di confisca, anche a seguito di contraddittorio partecipato tra le parti
(cfr., in tal senso, ex pluribus, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
265538; Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897) ed anche ai

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memoria di replica alle richieste del P.G.

sensi della citata normativa speciale (tra tante, Sez. 1, n. 29736 del 20/06/2012,
Alfano, non mass.), è dato quel particolare – specifico – mezzo di reclamo che è
l’opposizione produttivo di ordinanza ricorribile per cassazione.
Diversamente, la ricorrente verrebbe concretamente privata della fase del
riesame del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale,
diversamente dal giudice di legittimità, ha una cognizione piena delle doglianze
dell’interessato, che può esaminare anche nel merito.
La proposta impugnazione deve essere quindi – per il principio di

convertita in opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dunque
rimessa alla decisione dello stesso giudice dell’esecuzione, per l’ulteriore corso di
competenza.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667, comma 4
(seconda parte), cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Napoli, Sezione per le misure di prevenzione, per quanto di competenza.
Così deciso il 10/04/2018.

conservazione espresso dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. –

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